Capitali caso morte: così si paga l’Irpef

di David Canaletto -

La legge di Stabilità 2015 ha previsto la tassazione delle somme derivanti dalla componente finanziaria. L’Agenzia delle entrate spiega come si applica

L’Agenzia delle entrate fa chiarezza sulla tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita, dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità del 2015.

Questa ha esteso infatti l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sui capitali erogati in caso di morte che, fino a quel momento, ne erano del tutto esenti. Restano tuttavia esclusi dall’imposta i capitali, sempre erogati in caso di morte, a copertura del solo rischio demografico.

In pratica il capitale che veniva erogato dalle compagnie a seguito del decesso dell’assicurato prima della legge di stabilità, era totalmente esente dall’Irpef, indipendentemente dal fatto che fosse generato dalla componente finanziaria o dalla componente a copertura del rischio demografico. La nuova legge mantiene l’esenzione solo per quest’ultima componente, mentre per quella finanziaria, ovvero i proventi derivanti dalla gestione delle somme investite, è prevista la tassazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n 8/E appena emanata, fornisce le istruzioni affinché la nuova imposta sia applicata correttamente, soprattutto per quanto riguarda le polizze cosiddette “miste”, che in caso di morte erogano un capitale derivante sia da una componente demografica, sia da una componente finanziaria.

Secondo l’Agenzia, per le polizze “temporanee caso morte” o di puro rischio, l’esenzione dall’imposta rimane totale; per le polizze “miste” (multiramo, rivalutabili di ramo primo, unit linked ecc.) è esente dall’Irpef soltanto il capitale erogato a copertura del rischio demografico, mentre la parte restante della prestazione sarà assoggettata ad imposta per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati.

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità con cui le compagnie dovranno quantificare la parte imponibile del capitale caso morte erogato al fine di calcolarne l’imposta.

Questo viene determinato come differenza tra il valore di riscatto e il totale dei premi pagati, al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte. Il valore che la compagnia dovrà utilizzare per determinare l’imposta è dunque il valore di riscatto che la polizza avrebbe assunto alla data del decesso. Se, in base alle condizioni contrattuali il riscatto non sarebbe stato possibile all’epoca in cui si è verificato il decesso, la compagnia dovrà prendere come riferimento la riserva matematica (somma accantonata per far fronte al proprio obbligo) rilevata alla stessa data.

L’aliquota Irpef da applicare per determinare l’imposta sui rendimenti maturati, utilizzata anche per altre forme di investimenti, dal 1° luglio 2014 è pari al 26%.

Vediamo un esempio numerico.

Premio unico corrisposto: 1.200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)
Decesso dell’assicurato: dopo cinque anni dalla stipula
Capitale caso morte: 4.000 euro
Valore di riscatto: 3.000 euro
Reddito imponibile: 3.000 meno 1.000 = 2.000 euro
Imposta: 26% di 2.000 = 520 euro
Capitale erogato al netto dell’imposta: 3.480 euro