Il trattamento fiscale dell’incentivo all’esodo in caso di conferimento a previdenza complementare

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Il mercato del lavoro nel post pandemia e anche per effetto della guerra in Ucraina si caratterizza per un  sempre più frequente ricorso a piani di esodo incentivato concertati in ambito aziendale.  In questa prospettiva è interessante una recente risposta ad interpello fornita dalla Agenzia delle Entrate con riferimento alla richiesta da parte di un dirigente che aveva chiesto di potersi avvalere, nell’ambito delle previsioni del piano cui intendeva aderire sulla base dell’accordo collettivo stipulato nell’ambito della propria azienda, dell’opportunità del versamento delle “somme lorde” dell’incentivo al fondo di previdenza.

L’accordo prevedeva infatti il riconoscimento dell’incentivo all’esodo  a beneficio del dirigente che risolvesse il rapporto di lavoro con facoltà, a richiesta del dirigente stesso, del suo versamento, in tutto o in parte, nel fondo di previdenza integrativa.

Nella soluzione fiscale prospettata dal contribuente si riteneva possibile prevedere il rinvio della tassazione delle stesse al momento della liquidazione, da parte del fondo pensione, della posizione individuale del singolo dirigente (come per il restante TFR trasferito al Fondo), secondo le specificità delle opzioni che lo stesso avrà dichiarato di voler scegliere e nel rispetto delle previsioni normative che regolano le prestazioni dei fondi complementari a favore dei propri iscritti.

La Amministrazione Finanziaria nella propria risposta ripercorre i diversi provvedimenti sulla tassazione delle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo e al finanziamento delle forme pensionistiche complementari  che può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Rammenta ancora come in sostanza, il trasferimento al fondo del TFR sia maturando che di quello maturato non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento. Ciò posto la Risposta ad Interpello ritiene che l’eventuale trasferimento al fondo di previdenza delle somme spettanti a titolo di incentivo all’esodo non possa avvenire in neutralità fiscale e che tali somme potranno essere versate al fondo di previdenza al netto dell’imposta dovuta.