I rapporti tra assicuratore e assicurato: quando sussiste il diritto di rivalsa in ambito RC Auto

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Avv. Daniele Cattaneo

 

La circolazione stradale ha trovato disciplina già nel Codice Civile, all’art. 2054 c.c.

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Negli anni ’60 del secolo scorso si è manifestata, dirompente, l’esigenza di creare un sistema per detta fattispecie, in deroga a principi generali, di tutela dei danneggiati, affidato al sistema assicurativo.

Di qui, l’assicurazione obbligatoria RC auto che, via via, nei decenni, si è perfezionata sino a consacrarsi nel Codice delle Assicurazioni. In detto contesto, si è ritenuto di dover garantire in primo luogo il danneggiato.

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Si è, però, ritenuto necessario affrontare le problematiche concernenti le fattispecie in cui la Compagnia assicurativa avrebbe avuto titolo e diritto di negare la copertura assicurativa.

In detta specifica fattispecie, la Compagnia assicurativa risarcisce il terzo danneggiato e promuove azione di rivalsa nei confronti dell’assicurato e, in determinati casi, anche verso il conducente del veicolo assicurato.

La ratio discende dalla stessa funzione dell’assicurazione obbligatoria R.C. auto. Il fine è la tutela estesa del terzo danneggiato, tale anche quando vi sarebbero valide ragioni perché l’assicuratore potesse eccepire la inoperatività della garanzia. L’assicuratore risarcisce comunque il danneggiato, al quale nulla può opporre, conservando, per ben determinati casi specifici ed entro limiti chiari preventivati, azione di rivalsa verso l’assicurato R.C. Auto. Si tratta di una peculiarità del rapporto giuridico contrattuale tra assicurato e assicuratore che sorge nel contesto della assicurazione obbligatoria R.C. auto, che prevede, in deroga a principi generali codicistici, l’azione diretta del terzo danneggiato verso l’assicuratore del proprietario del veicolo danneggiante e responsabile.

 

Il diritto di rivalsa delle Compagnie assicurative è disciplinato dall’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private. Una pattuizione ad hoc viene abitualmente inserita in una clausola del contratto R.C. Auto, che prevede proprio detto diritto dell’assicurazione di chiedere all’assicurato il rimborso delle somme versate a terzi danneggiati, relative ai danni risarciti comunque per conto dell’assicurato, nonostante vi fossero state gravi inadempienze da parte dell’assicurato stesso. Proprio perciò le fattispecie devono essere chiare, specifiche e ben delineate nel contratto.

 

In tali ipotesi, dopo aver liquidato i danni causati a terzi, la Compagnia assicuratrice ha il diritto di rivalersi sull’assicurato per recuperare dallo stesso il versato a terzi.

Le fattispecie traggono origine dalla legge stessa. La presenza in polizza di una serie di clausole e di condizioni particolari costituisce aspetto comune a tutte le polizze di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli.

La rivalsa si estende anche al conducente, oltre che allo assicurato. Infatti (Cass. Civ., Sez. III, 23.8.2018, n. 21027): “La rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, per la responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, è da riferire sia al conducente sia al proprietario del veicolo, sempre che il mezzo non abbia circolato contro la sua volontà, in quanto responsabili civili e titolari dell’interesse esposto al rischio”.

Il regime della rivalsa è sempre posto a tutela del terzo danneggiato, contemperando detta esigenza con il diritto dell’assicuratore di rivalersi verso l’assicurato negligente, onde costui non trovi nella garanzia una sorta di esimente a priori, facendo salvo preventivamente e sempre il suo patrimonio, in modo da consentirgli di circolare con imperizia ed impunemente.

Parimenti, il sistema della rivalsa limita il rischio RC auto, per le Compagnie, rischio che altrimenti raggiungerebbe estensioni imprevedibili.

 

Il sistema della rivalsa e la relativa casistica non costituiscono norme imperative e inderogabili. Nella negoziazione del contratto è possibile ottenere la riduzione e addirittura l’eliminazione del diritto di rivalsa della Compagnia, in determinati casi, normalmente verso l’aumento o il ricalcolo del premio.

Per poter usufruire di un’assicurazione RC auto con diritto di rivalsa ridotto, è frequente che si sottoscriva una garanzia specifica opzionale, una copertura addizionale rispetto alla copertura principale obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli, che prevede rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia.

 

Benché ogni Compagnia Assicurativa abbia particolari condizioni, un aspetto seguente è l’assenza di una garanzia facoltativa di rinuncia illimitata alla rivalsa, per potervi beneficiare. E’ più frequente che le Compagnie Assicurative offrano limitazioni alla rivalsa come, ad esempio, standard più elevati per il tasso alcolemico, concedendo una maggiore flessibilità per la condizione di guida in stato di ebbrezza.

Le Compagnie Assicurative offrono la rinuncia come garanzia opzionale, che l’assicurato può scegliere di acquistare, pagando un premio più elevato.

Talune clausole prevedono limitazioni solo parziali alla rivalsa dell’assicurazione.

Altre clausole definiscono un limite massimo di rivalsa o che prevedono una franchigia, importo che l’assicurato dovrà comunque pagare alla compagnia di assicurazione che abbia proceduto al risarcimento del danno.

 

Altra fattispecie prevista è che vi sia un limite per il primo sinistro, per il quale la Compagnia rinuncia alla rivalsa, mentre per i successivi può agire con la rivalsa piena. 

Ancora, si può prevedere di applicare la limitazione e la rinuncia alla rivalsa se l’assicurato, a seguito dell’incidente stradale, non subisce condanne penali. Diversamente, la Compagnia potrà applicare la rivalsa piena quando verrà emessa sentenza definitiva.

Tra i casi in cui si applica la rivalsa illimitata ci sono:

  • se il conducente non è abilitato alla guida;
  • nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
  • nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
  • per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della Carta di circolazione;
  • in caso di dolo del conducente;
  • nel caso di circolazione del veicolo all’interno degli autodromi nelle zone riservate a prove, competizioni sportive ed o gare;
  • nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche del veicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista;
  • guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

 

La clausola che prevede la rivalsa non è considerata una clausola vessatoria, ai danni dei diritti del consumatore. Lo ha confermato la Suprema Corte, con sentenza n. 11373 del 23.05.2011: Non ha carattere vessatorio la clausola della polizza assicurativa, che prevede la rivalsa dell’assicuratore in caso di guida del veicolo da parte di un conducente in stato di ebbrezza, in quanto si tratta di una clausola tesa a delimitare il rischio garantito e non ad escludere la responsabilità”. 

Ancora la Cass. Civ., Sez. III, 14.10.2019, n. 25785:La rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza integra una mera clausola delimitativa della copertura assicurativa, che precisa l’oggetto del contratto assicurativo, ma che non esclude la responsabilità dell’assicuratore; in quanto tale, non necessita di specifica approvazione per iscritto dal contraente per adesione”.

Tribunale di Treviso con sentenza n. 1 del 3.1.2023, ad esempio, afferma: La previsione per cui, in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, viene esclusa l’operatività della polizza assicurativa non è vessatoria. Essa, infatti, è volta a circoscrivere l’oggetto della copertura assicurativa e non a limitare la responsabilità della compagnia. La società di assicurazione, quindi, pur dovendo versare al danneggiato la somma risarcitoria a lui spettante, può agire in rivalsa nei confronti del danneggiante”.

Il Tribunale di Milano, Sez. VI 10.2.20 n. 1142 afferma: “Qualora il contratto assicurativo stipulato a garanzia della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale non sia operante in caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 C.d.S., la compagnia di assicurazioni può esercitare il diritto di rivalsa per le somme pagate, stante l’inopponibilità delle eccezioni contrattuali al danneggiato”.

La rivalsa si estende anche al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, poiché (Cass. Civ. Sez. III, 8.7.20 n. 14255): L’impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell’art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 150 d.lgs. citato; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall’art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005”.

Tutelato il danneggiato, previsto il diritto di rivalsa, ritenuta non vessatoria, ma solo limitativa del rischio assunto in garanzia, la clausola che prevede la rivalsa, le parti contraenti mantengono facoltà di concordare negozialmente anche la rinuncia totale o parziale della rivalsa stessa, aumentando il premio, quale corrispettivo.