Assicurazioni, più tutele nell’Ue

di Rosaria Barrile -

Per essere effettive nel nostro Paese, le novità approvate dal Parlamento europeo dovranno essere recepite dal nostro ordinamento entro i prossimi due anni

Dalla Ue arrivano nuove indicazioni per rendere più trasparente, almeno sulla carta, il rapporto tra le compagnie assicurative e i consumatori.

Il Parlamento Europeo ha votato in seduta plenaria l’aggiornamento delle norme in materia d’informazione e di consulenza a cui dovranno attenersi le compagnie assicurative e tutti coloro che, in veste di intermediari, venderanno polizze. Per essere tuttavia effettive nel nostro Paese, tali novità dovranno essere approvate anche dal nostro Parlamento entro i prossimi due anni.

La novità più importante è che la Ue prende in considerazione il rischio che la compagnia assicurativa o chi distribuisce polizze per conto delle compagnie assicurative, non sia in grado di pagare una richiesta di indennizzo da parte di un cliente: per proteggere gli assicurati da tale rischio, non vengono però date istruzioni precise ma viene suggerito alle compagnie, ad esempio, di accantonare in modo stabile una somma pari al 4% della somma di tutti i premi annuali ricevuti, che non deve essere mai inferiore a 18.750 euro.

Gli agenti dovranno registrarsi presso l’autorità competente nel proprio Stato membro d’origine. Gli intermediari e le compagnie assicurative dovranno fornire ai clienti la loro identità, i contatti e il registro nel quale sono stati iscritti. Dovranno inoltre stipulare polizze assicurative contro i reclami per negligenza con una copertura di almeno 1,25 milioni di euro da applicare a ogni sinistro, per un totale di 1, 85 milioni di euro l’anno per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall’assicurazione, dall’impresa di riassicurazione o da altra impresa per cui lavorano.

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Chi compra una polizza dovrà essere informato sul modo in cui viene remunerato il venditore, che dovrà segnalare al cliente qualsiasi conflitto d’interesse. Prima di firmare un contratto assicurativo contro i danni, dovranno essere forniti in modo gratuito i documenti informativi sul prodotto. Come già previsto per i prodotti assicurativi sulla vita, tali documenti devono contenere le informazioni sul tipo di assicurazione, gli obblighi derivanti dal contratto, i rischi coperti e quelli esclusi, i mezzi di pagamento e i premi.

La direttiva, che in teoria dovrebbe garantire ai consumatori più informazioni nel rapporto con le compagnie assicurative, a prescindere dal canale usato, dall’agenzia fisica al sito web, lascia tuttavia ampie eccezioni a queste indicazioni generali: le norme non si applicheranno quando l’assicurazione è complementare alla fornitura di beni o servizi e copre il rischio di danneggiamento o furto, o quando l’importo del premio pagato per il prodotto assicurativo non supera i 600 euro su base annua.

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