Superinvaldità, nessuna modifica alla tabella

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Non è stata abolita la norma che disciplina le cosiddette pensioni privilegiate

La lettera G della Tabella E per i titolari di assegno di incollocabilità secondo il ministero dell’Interno è stato abolito l’art.12 della legge 9/1980, con la modifica di cui all’art.6 della legge 111/1984-

Mi potete dire se risulta veritiero visto che mi e stato revocato il decreto concessivo della lettera G della Tab.E, che a dire del Ministero per errore avevano applicato la normativa del T.U.1092/73- art.104.

Risponde Walter Quattrocchi

La tabella E (“Assegni di superinvalidità”) lettera G, allegata al Dpr 915/1978 non è stata soppressa.

A tal proposito è utile ricordare che, in ogni tempo, si può far valere i propri diritti per il riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità pensionata ovvero per quella riconosciuta dipendente da causa di servizio ma non ritenuta invalidante.

La domanda di aggravamento respinta può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione.
E’ ammessa tuttavia un’ulteriore istanza, trascorsi dieci anni dalla data in cui è stato emesso il terzo provvedimento negativo.

Ma di cosa parla la tabella?
Ai titolari di trattamento pensionistico “privilegiato” (chiamato così perché basta un solo giorno di servizio), in relazione al tipo di infermità o lesione spettano gli stessi assegni accessori ed alle stesse condizioni come per i titolari di pensione di guerra.
Gli assegni di superinvalidità, disciplinati dall’art. 100 del DPR 29/12/1973, spettano a coloro che vengono riconosciuti affetti da una delle invalidità comprese nella tabella E annessa al DPR 915/1978.

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Nello specifico la lettera G della tabella E riguarda:
1) La perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme
2) La disarticolazione di un’anca
3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l’individuo incapace a qualsiasi attività
4) La tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro. 

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