Decreto Brexit e previdenza complementare

Roberto Carli -

Dopo il via libera da parte del Senato anche la Camera ha di recente approvato, all’unanimità il cd. decreto Brexit , approntato dal Ministero dell’Economia, che reca le misure necessarie per garantire la piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea senza accordo.

La finalità del provvedimento (decreto legge 22/2019 che era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2019), così come esplicitato dal Ministero dell’Economia che ha elaborato il testo in stretto raccordo con le Autorità di Vigilanza,, è quello di assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito in caso di hard Brexit.

Si sottolinea infatti come nello scenario delineato il Regno Unito diverrà a tutti gli effetti uno Stato terzo, con conseguente discontinuità nei rapporti bilaterali con la UE.

Più nello specifico le misure contenute nel decreto Brexit mirano ad assicurare la stabilità finanziaria, l’integrità e la continuità operativa di mercati e intermediari nonché la tutela di depositanti, investitori e clientela in generale, tramite l’introduzione di un congruo periodo transitorio nel quale tali soggetti potranno continuare ad operare, analogamente al periodo transitorio previsto in caso di accordo tra il Regno Unito e la UE.

Durante il periodo transitorio disposto con la normativa approvata, sarà possibile per gli intermediari siano essi bancari, finanziari o assicurativi (anche se operanti nel campo della previdenza complementare) , continuare ad operare secondo la normativa attuale. Lla possibilità varrà sia per gli operatori britannici che svolgano l’attività in Italia, sia per gli operatori italiani che svolgano l’attività nel Regno Unito.

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Durante tale periodo sarà altresì assicurata la tutela dei depositanti e degli investitori dei medesimi intermediari senza soluzione di continuità. Con particolare riferimento ai fondi pensione si prevede con riferimento agli investimenti in OICR del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che le forme pensionistiche complementari possano continuare a detenere tali strumenti nel periodo transitorio. Più nello specifico l’art. 12 del decreto Brexit assimila, per tutto il corso del periodo transitorio, i fondi di investimento del Regno Unito ai fondi europei.

Si stabilisce in particolare che, durante il periodo transitorio, ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal decreto del MEF n. 166 del 2 settembre 2014, gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore del decreto in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE. I fondi del Regno Unito continuano poi ad essere considerati come assoggettati alla relativa disciplina europea

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