Ape sociale e quota 100

Roberto Carli -

Così come confermato dalle recenti dichiarazioni del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e del Presidente dell’Inps Pasquale Tridico quota 100 è un canale di pensionamento che proseguirà la propria sperimentazione secondo il calendario programmato concludendosi “ad esaurimento” nel 2021.

Si pone però il problema di come sostituire a scadenza tale misura di flessibilità in uscita con una soluzione che abbia carattere stabile e strutturale anche per fornire un soft landing a chi non raggiunga per poco entro il triennio i due “paletti minimi” richiesti per accedere a quota 100, vale a dire 62 anni e 38 anni di contributi e che si troverebbero così di fronte a un ripido innalzamento dei requisiti (uno scalone di 5 anni per il pensionamento di vecchiaia a 67 anni) .

Una delle ipotesi più accreditate è che l’Ape sociale possa essere restilizzata e diventare una misura strutturale con tale funzione.

In particolare sembra che il punto di partenza dei ragionamenti in corso è la proposta di legge (A.S 1010) presentata in Senato da Tommaso Nannicini in cui si prevede l’ampliamento e la stabilizzazione della disciplina vigente dell’Ape sociale nonché la sua estensione ai lavoratori autonomi artigiani e commercianti, oggi esclusi da tale strumento di flessibilità riservato agli addetti a lavori particolarmente gravosi.

A tal fine, è modificata la disciplina vigente ammettendo, a regime, l’accesso a tale prestazione a tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata INPS, che abbiano almeno 63 anni di età e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno trenta anni.

Per i lavoratori autonomi l’erogazione dell ’indennità è subordinata alla cessazione definitiva dell’attività commerciale; alla riconsegna dell’autorizzazione ove sia stata richiesta per l’avvio dell’attività; alla cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Viene ancora previsto che l’indennità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il disegno di legge introduce poi specifiche misure a sostegno della copertura pensionistica dei giovani, attraverso l’introduzione della pensione di garanzia e la revisione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia

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