Flat tax su aumenti, turni e premi: le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate per il 2026

Con la circolare n. 2/E/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene a chiarire in modo puntuale il funzionamento delle nuove imposte sostitutive introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, fornendo ai datori di lavoro indicazioni operative su modalità applicative, limiti e ambito soggettivo delle misure.
Le disposizioni riguardano alcune specifiche componenti del reddito da lavoro dipendente, in particolare aumenti contrattuali, maggiorazioni per lavoro su turni e premi di produttività, e si inseriscono in una logica di riduzione selettiva del carico fiscale, senza modificare l’impianto generale dell’IRPEF. L’effetto atteso è un incremento del netto in busta paga concentrato su determinate voci retributive.
Aumenti contrattuali: imposta sostitutiva al 5%
La circolare precisa che l’imposta sostitutiva del 5% trova applicazione esclusivamente sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi, siano essi nazionali, territoriali o aziendali, sottoscritti nel triennio 2024-2026. L’agevolazione riguarda quindi soltanto la quota di retribuzione che rappresenta l’aumento rispetto ai precedenti minimi tabellari, restando escluso il trattamento economico complessivo.
Sotto il profilo soggettivo, possono beneficiare della misura i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2025 abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro, considerando anche eventuali rapporti di lavoro plurimi.
L’applicazione dell’aliquota agevolata segue la decorrenza prevista dal contratto e si estende anche ai periodi di assenza retribuita, quali malattia, maternità, paternità o infortunio.
In termini concreti, la misura produce un effetto immediatamente percepibile: a fronte di un aumento contrattuale, la tassazione al 5% consente un risparmio fiscale significativo rispetto alle aliquote ordinarie IRPEF, con conseguente incremento del netto.
Lavoro notturno, festivo e a turni: aliquota al 15%
Per le maggiorazioni riconosciute in relazione a prestazioni lavorative rese in orario notturno, nei giorni festivi o nell’ambito di turnazioni, viene introdotta un’imposta sostitutiva del 15%.
La circolare chiarisce che tale regime si applica entro un limite complessivo annuo pari a 1.500 euro lordi per ciascun lavoratore; le somme eccedenti tale soglia restano soggette alla tassazione ordinaria. Anche in questo caso, l’accesso all’agevolazione è subordinato al rispetto dei medesimi requisiti previsti per gli aumenti contrattuali, ossia appartenenza al settore privato e reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro.
Restano escluse dall’ambito applicativo le prestazioni di lavoro straordinario ordinario, il trattamento di fine rapporto e i premi di risultato, che continuano a essere disciplinati da regimi fiscali autonomi.
Regimi specifici per il personale sanitario
Un trattamento differenziato è previsto per il personale sanitario, con riferimento alle prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa. In tali ipotesi, l’imposta sostitutiva del 15% si applica senza il limite dei 1.500 euro annui, configurandosi come un incentivo strutturale volto a favorire l’erogazione di attività ulteriori rispetto all’orario ordinario.
Premi di produttività: aliquota ridotta all’1% e ampliamento del limite
La circolare richiama inoltre le modifiche apportate al regime dei premi di produttività, per i quali l’imposta sostitutiva viene ridotta all’1%, accompagnata dall’innalzamento del limite massimo agevolabile da 3.000 a 5.000 euro annui.
L’accesso al beneficio resta subordinato alla presenza di criteri oggettivi e verificabili legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, individuati dalla contrattazione collettiva aziendale o territoriale. Sotto il profilo soggettivo, il regime si applica ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell’anno precedente.
Si tratta, sotto il profilo fiscale, di una delle misure più favorevoli, in grado di incidere in modo significativo sul netto percepito.
Fringe benefit: soglie di esenzione per il 2026
Per quanto riguarda i fringe benefit, viene confermato anche per il 2026 il regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, con soglie differenziate pari a 1.000 euro per la generalità dei dipendenti e a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
Nel perimetro dell’esenzione rientrano, oltre ai beni e servizi tradizionali, anche le utenze domestiche, i canoni di locazione della prima casa e gli interessi sul mutuo relativo alla prima abitazione. Il superamento delle soglie comporta l’assoggettamento a tassazione dell’intero importo. Ai fini dell’applicazione del limite maggiorato, il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro il codice fiscale dei figli a carico.
Modalità applicative e ruolo del sostituto d’imposta
Le imposte sostitutive sono applicate direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, sulla base delle informazioni disponibili e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
Resta in ogni caso ferma la possibilità per il lavoratore di optare per la non applicazione del regime agevolato e per la conseguente tassazione ordinaria, ad esempio in presenza di ulteriori redditi o per esigenze di ottimizzazione delle detrazioni fiscali.
Inquadramento complessivo
Nel complesso, le disposizioni delineano un sistema di tassazione selettiva che interviene su specifiche componenti della retribuzione con l’obiettivo di incentivare la contrattazione collettiva, sostenere la produttività e aumentare il reddito disponibile dei lavoratori.
Gli effetti delle misure si traducono in una riduzione del carico fiscale limitata alle voci agevolate, ma potenzialmente significativa, soprattutto per i contribuenti con livelli reddituali medio-bassi, richiedendo al contempo un’attenta gestione applicativa da parte dei datori di lavoro.






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