Accelerazione sulle rinnovabili. Per Seapower è possibile grazie al nuovo regime FER
GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’ENERGIA PULITA: ACCELERAZIONE SULLE RINNOVABILI
Per Seapower possibile grazie al nuovo regime FER, ma necessario colmare la distanza tra evoluzione tecnologica e prassi amministrativa
La Giornata Internazionale dell’Energia Pulita si celebra ogni anno il 26 gennaio ed è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l’obiettivo di sensibilizzare governi, imprese e cittadini sull’urgenza di una transizione energetica giusta, inclusiva e sostenibile, garantendo accesso universale all’energia e al tempo stesso proteggendo il pianeta.
Ci troviamo in un momento storico decisivo: per la prima volta, nel 2025, la produzione di energia da fonti pulite nel mondo ha superato il carbone (5.072 TWh contro 4.896 TWh prodotti dal carbone). Questo risultato rappresenta una vera “svolta”, frutto di progressi tecnologici continui e di un’accelerazione senza precedenti di solare ed eolico, e dimostrazione che la transizione energetica non è più un obiettivo futuro, ma una realtà concreta che contribuisce già oggi a contenere le emissioni globali.
In Italia, un grande passo avanti per favorire la transizione energetica è stato fatto grazie all’introduzione del regime autorizzativo per le FER, che prevede semplificazioni e tre regimi principali (Attività Libera, PAS, Autorizzazione Unica), accelerando i tempi (VIA ridotta), chiarificando le aree idonee (edifici, aree industriali, ecc. diventano idonei), estendendo il Modello Unico (soglia 200 kW) e prorogando semplificazioni per le strutture turistiche fino al 2026.
Mentre il precedente quadro normativo rendeva complessa la scelta del regime autorizzativo, in quanto frammentata tra molteplici disposizioni, il Testo Unico – D. Lgs. 190/2024 consente oggi di individuare in modo chiaro e puntuale la normativa applicabile a ciascun impianto, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.
Restano, tuttavia, ancora delle forti criticità che, se risolte tempestivamente, potrebbero fungere da volano per lo sviluppo delle energie rinnovabili anche nel nostro Paese.
Ai fini dell’applicazione della PAS, assume un ruolo centrale la corretta individuazione e valutazione dell’idoneità delle aree. Anche in questo caso, il legislatore ha demandato alle Regioni la possibilità di individuare ulteriori aree idonee in via discrezionale, con il risultato di delineare un quadro non uniforme a livello nazionale.
“Nella nostra esperienza professionale, abbiamo riscontrato numerosi casi in cui le amministrazioni locali continuano a fare riferimento a regolamenti urbanistici che individuano aree specifiche destinate allo sviluppo del fotovoltaico a terra”, afferma l’Ing. Francesco Lioniello, Vicepresidente di Seapower, centro di ricerca dell’Università Federico II di Napoli. “Il problema è che tali previsioni risultano spesso molto limitate e, soprattutto, basate su una concezione ormai superata di impianto fotovoltaico: quella dei moduli installati a pochi centimetri dal suolo, che comportavano una reale sottrazione di suolo agricolo e, in alcuni casi, effetti assimilabili alla desertificazione dei terreni. Oggi, tuttavia, la tecnologia ha profondamente modificato questo scenario. I moderni impianti agrivoltaici sono progettati per consentire la prosecuzione dell’attività agricola sotto e tra le strutture fotovoltaiche, con benefici sia ambientali, sia produttivi. Nonostante ciò, in molti procedimenti autorizzativi si riscontra ancora una difficoltà nel riconoscere questa evoluzione tecnologica e nel distinguerla correttamente dal fotovoltaico tradizionale”.
Per questo motivo, è spesso necessario presentare articolate controdeduzioni, talvolta con il supporto di consulenza legale, per chiarire che i progetti agrivoltaici proposti non possono essere valutati secondo i criteri applicabili al fotovoltaico a terra di vecchia generazione. A supporto di tale impostazione esiste ormai un consolidato orientamento giurisprudenziale, che riconosce la specificità dell’agrivoltaico e ne conferma la diversa collocazione nel quadro normativo e autorizzativo.
Questa distanza tra evoluzione tecnologica e prassi amministrativa rappresenta uno dei principali ostacoli allo sviluppo ordinato delle energie rinnovabili nel territorio.
Ulteriore problema evidenziato è l’incertezza interpretativa, soprattutto sul concetto di “Agrivoltaico”.
“Il nuovo Testo Unico sembrerebbe aver agevolato (finalmente) lo sviluppo autorizzativo di questo tipo di impianti”, continua l’Ing. Caterina Gargiulo, Project manager di Seapower. “Tuttavia, come sostiene anche Italia Solare, la definizione di Agrivoltaico introdotta dal DL viene ritenuta ambigua a causa di espressioni quali “moduli adeguatamente sollevati da terra” o “rispetto della continuità dell’attività agricola”, che risultano giuridicamente indeterminate. Ci troviamo oggi, dal punto di vista professionale, in una situazione di vero e proprio limbo operativo. Da un lato, i clienti tendono a sospendere le proprie decisioni di investimento, per il timore di dinieghi autorizzativi di natura prudenziale e per l’incertezza sulla reale bancabilità dei progetti. Dall’altro, noi come professionisti del settore non disponiamo più di parametri tecnici oggettivi e verificabili su cui fondare le nostre valutazioni, come avveniva in passato con le Linee Guida ministeriali o con specifiche norme tecniche di riferimento (ad esempio le norme CEI). Questa mancanza di riferimenti condivisi rende più complessa la progettazione, indebolisce la prevedibilità dei procedimenti autorizzativi e aumenta il rischio complessivo percepito dagli operatori”.
Analoga criticità riguarda l’obbligo, in capo ai tecnici asseveranti, di garantire il mantenimento dell’80% della produzione agricola vendibile nei cinque anni successivi all’entrata in esercizio dell’impianto, previsione che rischia di essere una condizione “impronosticabile” ex ante, un’opinione condivisa da diversi studi legali che operano nel campo e sposata da Seapower.
Questa previsione appare strutturalmente irrazionale, in quanto dipendente da fattori esterni e imprevedibili (climatici, fitosanitari, di mercato), non verificabile in modo oggettivo dalle amministrazioni comunali ed è idonea a esporre sia le pubbliche amministrazioni, sia gli operatori, a un rischio sanzionatorio sproporzionato e ingiustificato.
Sarebbe, invece, più coerente e concretamente verificabile richiedere la presentazione di una documentazione agronomica strutturata, idonea a dimostrare il mantenimento della vocazione agricola del sito e delle superfici coltivate, consentendo così ai Comuni di esercitare controlli sulla continuità dell’attività agricola e non sull’andamento produttivo, che esula dalle loro competenze.
La disciplina transitoria esclude la retroattività per i procedimenti avviati prima del 22 novembre 2025. Per i progetti successivi, trova applicazione la nuova disciplina integrata dal correttivo dell’8 gennaio 2026.
L’obiettivo quindi degli investitori che si trovano in quest’ultima situazione è dover valutare la correttezza tecnica e normativa dell’iter avviato alla luce del nuovo decreto.
Queste rappresentano solo alcune delle criticità introdotte dal nuovo decreto, ma sono sufficienti a evidenziarne i nodi strutturali. Quando mancano definizioni chiare, le pubbliche amministrazioni faticano ad assumere decisioni autorizzative. Quando le regole non sono uniformi sul territorio, gli investitori tendono a sospendere o ridimensionare le proprie iniziative.
In questo modo, l’incertezza normativa si traduce direttamente in rallentamento degli investimenti e in un freno concreto allo sviluppo delle energie rinnovabili.
“In questo periodo, stiamo ricevendo molte richieste da parte di investitori per la verifica della correttezza tecnica e normativa dell’iter avviato dei progetti già presentati in fase transitoria e per i quali, grazie ad un processo di due diligence, riusciamo a ridurre il rischio procedurale, incrementare la certezza dell’esito dei procedimenti autorizzativi e garantire l’allineamento con le novità introdotte dal Testo Unico FER e dal D.Lgs. 175/2025 alla luce del nuovo decreto.
Il sorpasso delle rinnovabili ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo nella lotta al cambiamento climatico e nella costruzione di un’economia energetica più sostenibile. Nonostante le criticità siano ancora tante, con certezza definitoria, regole uniformi e coerenza tra impianto e rete, siamo certi che anche l’Italia potrà accelerare con decisione il proprio percorso di transizione energetica, valorizzando appieno il potenziale delle rinnovabili e contribuendo in modo concreto agli obiettivi climatici europei e globali”, conclude l’Ing. Gargiulo.

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