Superbonus 110%: nel 2026, per committenti, appaltatori e cessionari è tempo di bilanci e controlli fiscali
Il Superbonus 110% ha rappresentato una straordinaria opportunità di riqualificare del patrimonio edilizio e di business.
A cura dell’ Avv. Stefano Scalbi
Ora, a distanza di anni dal suo lancio, la stagione del Superbonus 110% volge al termine (ad esclusione della c.d. “zona del cratere”) e per migliaia di committenti, appaltatori e cessionari, il 2026 si apre con una realtà concreta: i controlli dell’Agenzia delle Entrate. Con la maggior parte dei termini scaduti e i cantieri che avrebbero dovuto essere chiusi, ci troviamo di fronte a uno scenario complesso: opere incompiute, crediti bloccati e, soprattutto, l’avvio massiccio dei controlli fiscali.
Vediamo nel dettaglio cosa rischiano oggi i contribuenti e come si sta muovendo l’Amministrazione Finanziaria.
La disciplina di riferimento resta il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in particolare gli artt. 119 e 121, come più volte modificati, ma a seguito degli interventi normativi del 2021 (tra cui il d.l. n. 157/2021), l’Agenzia ha inoltre rafforzato i propri poteri di sospensione delle comunicazioni di cessione in presenza di profili di rischio. Ma non bisogna illudersi che il semplice ottenimento del visto di conformità o dell’asseverazione tecnica metta al riparo da contestazioni.
Tre livelli di verifica
Verso i committenti e gli appaltatori I controlli dell’Agenzia delle Entrate si sviluppano su tre livelli di verifica:
- controlli automatizzati ex art. 36-bis DPR 600/1973;
- controlli formali ex art. 36-ter DPR 600/1973;
- controlli sostanziali, mediante accessi, ispezioni e verifiche, che possono sfociare in un atto di recupero del credito indebitamente fruito.
Il punto centrale, anche secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, è quindi la distinzione tra:
- credito non spettante, quando i lavori sono eseguiti ma manca, in tutto o in parte, il rispetto dei requisiti tecnici o fiscali (primo e secondo livello);
- credito inesistente, quando i lavori dichiarati non sono stati eseguiti o sono solo formalmente rappresentati (terzo livello).
Nei controlli formali e sostanziali (secondo e terzo livello) l’Ufficio può richiedere documentazione integrativa e rideterminare il credito. Ma se il credito è considerato “non reale” e l’Amministrazione finanziaria procede al recupero integrale dell’importo, con applicazione della sanzione dal 100% al 200% del credito, oltre interessi ed eventuali profili penali.
La filiera della responsabilità
Ma la filiera della responsabilità non termina all’appaltatore. Se è vero che il committente beneficiario del Superbonus resta il primo soggetto esposto al recupero dell’imposta e che anche in presenza di asseverazioni tecniche e visto di conformità, l’Agenzia può contestare l’assenza dei presupposti sostanziali dell’agevolazione, va considerato che l’art. 121, comma 6, del D.L. 34/2020 consente all’Amministrazione finanziaria di agire anche nei confronti dei cessionari, configurando:
- una responsabilità solidale, quando il beneficio è stato ottenuto in assenza dei requisiti e vi è concorso nella violazione;
- una responsabilità esclusiva del fornitore o del cessionario, nei casi di utilizzo consapevole del credito illegittimo.
A tale riguardo assumono quindi tuttavia un ruolo fondamentale:
- la disciplina di cui il D.L. n 11/2023, a cui il cessionario può aderire sia reperendo autonomamente i documenti di cui alla c.d. “check list”, sia affidandosi alla due diligence volta al rilascio della famigerata comfort letter di un soggetto terzo abilitato;
- la verifica tecnica ed accurata sulla reale ed effettiva esecuzione delle opere dichiarate. In tale ambito sarà quindi necessario verificare l’esistenza di documenti quali, a mero titolo esemplificativo: il titolo abilitativo, le fatture, il contratto d’appalto, i dati anagrafici e la sottoscrizione del committente e dell’appaltatore, la documentazione fotografica, ecc..
Solo con tali cautele l’acquirente potrà scongiurare – o in ogni caso, contestare – eventuali ipotesi di sequestro del credito acquisito. Ma non le ipotesi di una successiva contestazione riguardo in benefici derivanti dall’acquisto, e dall’uso, dei crediti fiscali.
I rischi per i cessionari
Per i cessionari i rischi aumentano anche in fase di dichiarazione ai fini IRPEF e IRAP.
La risposta n. 6 del 16 gennaio 2026 dell’Agenzia delle entrate precisa che dal 2024 il differenziale tra credito e prezzo di acquisto è tassabile, non solo per le aziende, ma anche per le associazioni professionali. professionisti. La svolta è rappresentata dal Dlgs n. 192/2024, che ha modificato l’articolo 54 del Tuir introducendo il principio di onnicomprensività. Precisa l’Ufficio: Pertanto, in linea di principio, per i soggetti che svolgono attività di carattere professionale in forma associata la base imponibile IRAP coincide sostanzialmente con quella determinata ai fini delle imposte sui redditi, fatta eccezione per l’indeducibilità, espressamente prevista, degli interessi passivi e delle spese per il personale dipendente. Ciò posto, considerato che, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, dal 2024, il valore nominale del credito di imposta acquisito ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 e il corrispondente costo sostenuto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, i predetti ”componenti” di reddito sono rilevanti anche ai fini IRAP, a decorrere dall’anno d’imposta 2024.”
Ciò significa che ogni somma o valore percepito in relazione all’attività professionale, così come ogni spesa sostenuta nell’ambito dell’attività — incluso l’acquisto dei crediti edilizi — deve essere considerato nella determinazione del reddito. Si tratta di un criterio più esteso rispetto al precedente, che consente di ricomprendere nella determinazione del reddito anche componenti non derivanti direttamente dalla prestazione professionale, ma comunque legate alla gestione economica dello studio o dell’attività professionale.
In altri termini:
- chi ha maturato i crediti fiscali si deve dotare con la massima urgenza della diligenza necessaria ai fini della verifica e del controllo formale e sostanziale delle opere e degli adempimenti burocratici, amministrativi e fiscali;
- chi acquista i crediti fiscali dovrà dotarsi della check list di cui al D.L. n 11/2023, verificare con diligenza l’effettiva esecuzione dei lavori e valutare l’incidenza dei componenti di costo e di reddito nella propria dichiarazione fiscale.
Avv. Stefano Scalbi






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