Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: testo attuale e modifiche a confronto
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Referendum costituzionale del 22-23 marzo 2026: modalità di voto e accesso alle urne
Come partecipare alla consultazione: requisiti, documenti necessari e opzioni per gli elettori
Il referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo 2026 rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della vita democratica italiana. Come in tutte le consultazioni referendarie, il diritto di voto è riconosciuto ai cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio comune e che abbiano compiuto 18 anni di età entro il giorno della votazione.
La partecipazione al voto richiede alcune procedure precise, stabilite dalla normativa elettorale italiana e coordinate dal Ministero dell’Interno, responsabile dell’organizzazione delle consultazioni.
Orari e giorni di voto
I seggi saranno aperti in due giornate consecutive:
- domenica 22 marzo 2026: dalle ore 7:00 alle ore 23:00
- lunedì 23 marzo 2026: dalle ore 7:00 alle ore 15:00
Dopo la chiusura delle urne inizieranno immediatamente le operazioni di scrutinio.
Documenti necessari per votare
Per poter votare è necessario presentarsi al seggio con due documenti fondamentali:
- tessera elettorale personale rilasciata dal proprio comune di residenza
- documento di identità valido, come carta d’identità, passaporto o patente.
Nel caso in cui la tessera elettorale sia esaurita o smarrita, è possibile richiedere una nuova tessera o un duplicato presso l’ufficio elettorale del proprio comune anche nei giorni immediatamente precedenti al voto.
Dove si vota
Gli elettori devono recarsi nel seggio elettorale indicato sulla propria tessera elettorale, che corrisponde normalmente a una scuola o edificio pubblico situato nel comune di residenza.
All’ingresso del seggio i componenti del seggio verificano i documenti dell’elettore, consegnano la scheda referendaria e indicano la cabina elettorale in cui esprimere il voto in forma segreta.
Modalità di espressione del voto
Nel referendum costituzionale la scheda riporta il quesito relativo alla modifica della Costituzione. L’elettore può esprimere la propria preferenza tracciando una croce su una delle due opzioni:
- Sì, se favorevole alla modifica proposta
- No, se contrario.
Una volta votato, la scheda deve essere ripiegata e inserita nell’urna.
Voto assistito e accessibilità
Gli elettori con disabilità o impedimenti fisici possono richiedere il voto assistito, cioè essere accompagnati nella cabina elettorale da una persona di fiducia. È inoltre possibile richiedere il trasferimento in seggi privi di barriere architettoniche.
Gli elettori ricoverati in ospedali o case di cura possono votare direttamente nella struttura sanitaria, mentre chi è impossibilitato a muoversi per gravi condizioni di salute può richiedere il voto domiciliare.
Il voto degli italiani all’estero
I cittadini iscritti all’AIRE, che vivono stabilmente fuori dall’Italia, possono partecipare al referendum tramite voto per corrispondenza nel Paese di residenza, secondo le procedure previste dalla legge elettorale.
Un momento di partecipazione democratica
Il referendum costituzionale rappresenta uno strumento attraverso cui i cittadini possono intervenire direttamente sulle modifiche alla Carta fondamentale dello Stato. Per questo motivo il rispetto delle procedure di voto e la partecipazione informata degli elettori sono elementi centrali del processo democratico.
I TESTI DELLA COSTITUZIONE A CONFRONTO
Referendum Giustizia 2026 / COSTITUZIONE ART. 87

Referendum Giustizia 2026 / COSTITUZIONE ART. 102

Referendum Giustizia 2026 / COSTITUZIONE ART. 104

Referendum Giustizia 2026 / COSTITUZIONE ART. 105

Referendum Giustizia 2026 / COSTITUZIONE ART. 106

Referendum Giustizia 2026 / COSTITUZIONE ART. 107

Referendum Giustizia 2026 / COSTITUZIONE ART. 110

TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE PUBBLICATO IN G.U. 30-10-2025
ART. 8 – Disposizioni transitorie
- Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
- Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.






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