Assonime. L’intelligenza artificiale entra nella governance delle quotate: più efficienza, ma il consiglio resta responsabile
È il punto centrale della circolare Assonime n. 24 del 15 ottobre 2026, intitolata “Intelligenza artificiale e governance societaria nella riforma del TUF: assetti, controlli e gestione dei rischi”. Il documento interpreta le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, pubblicato il 14 aprile ed entrato in vigore il 29 aprile 2026.

La trasparenza nella relazione sulla governance
Il decreto inserisce nel TUF le definizioni di “sistema di intelligenza artificiale”, mutuata dall’AI Act europeo, e di “rischi informatici”. Modifica inoltre l’articolo 123-bis, ampliando il contenuto della relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari.
Le società quotate dovranno descrivere, ove adottate, le proprie politiche riguardanti:
- l’utilizzo e il monitoraggio delle nuove tecnologie e dei sistemi di IA negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili;
- la gestione dei rischi informatici;
- la sicurezza cibernetica;
- i rischi derivanti dall’integrazione delle tecnologie nei processi aziendali.
La precisazione “ove adottate” è importante: la legge non obbliga a impiegare sistemi di IA né sembra imporre automaticamente l’adozione di una specifica policy. Se però la società dispone di politiche strutturate, deve renderle conoscibili al mercato. La scelta tecnologica diventa così anche materia di trasparenza societaria.
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Controlli automatici sottoposti a proporzionalità
Il nuovo articolo 149-ter del TUF riguarda i sistemi di monitoraggio continuo e gli strumenti di controllo automatici e predittivi. Quando vengono utilizzati nel sistema dei controlli interni, devono risultare adeguati e proporzionati alla natura e alle dimensioni dell’impresa e ai rischi cui essa è esposta.
La norma consente quindi l’impiego di algoritmi capaci, per esempio, di analizzare operazioni anomale, individuare frodi, segnalare violazioni delle procedure, monitorare rischi finanziari o intercettare indicatori di crisi. Ma vieta implicitamente due estremi: sistemi troppo deboli rispetto alla complessità aziendale e apparati tecnologici sovradimensionati, invasivi o non giustificati dai rischi effettivi.
L’automazione non sostituisce inoltre il controllo umano. Gli organi sociali devono comprendere le finalità del sistema, verificarne l’affidabilità e valutare criticamente le segnalazioni. L’algoritmo può sostenere la decisione, non assumere la responsabilità giuridica al posto di amministratori e controllori.
I doveri del consiglio di amministrazione
L’ingresso dell’IA negli assetti aziendali amplia concretamente il perimetro della diligenza richiesta agli amministratori. Il consiglio dovrà conoscere almeno gli elementi essenziali dei sistemi rilevanti: dati impiegati, finalità, criteri di funzionamento, limiti, soggetti autorizzati, fornitori esterni e meccanismi di supervisione.
Particolare attenzione richiedono:
- qualità e provenienza dei dati;
- possibili errori, discriminazioni o “allucinazioni”;
- sicurezza informatica e protezione dei dati personali;
- dipendenza da fornitori tecnologici;
- tracciabilità delle operazioni e delle decisioni;
- continuità operativa e procedure alternative;
- rischio che l’automazione riduca la capacità critica delle funzioni aziendali.
Non è necessario che ogni amministratore diventi un tecnico, ma il consiglio deve poter formulare domande consapevoli, ricevere informazioni comprensibili e disporre delle competenze necessarie, anche ricorrendo a esperti.
Il ruolo dell’organo di controllo
La riforma rafforza anche la posizione di collegi sindacali e altri organi di controllo. Il nuovo articolo 149 del TUF attribuisce loro la vigilanza sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
Se l’IA entra in tali assetti, la vigilanza deve comprendere anche i presidi tecnologici: autorizzazioni, verifiche periodiche, gestione degli incidenti, qualità dei flussi informativi e possibilità di ricostruire le ragioni di una segnalazione o decisione automatizzata.
Assonime suggerisce quindi di adottare una policy strutturata, censire i sistemi già utilizzati e valutare figure o organismi specializzati, come un AI Governance Officer o un comitato tecnologico. Non sono strutture obbligatorie per legge, ma possibili soluzioni organizzative da calibrare sulle dimensioni e sulla complessità della società.
Gli effetti indiretti sulle imprese non quotate
Le nuove norme del TUF si rivolgono direttamente alle società quotate, ma il principio è destinato ad estendersi all’intero sistema imprenditoriale. L’articolo 2086 del Codice civile impone infatti agli imprenditori collettivi, ovvero le organizzazioni attraverso le quali l’attività d’impresa viene esercitata da una pluralità di soggetti, anziché da una singola persona fisica, di istituire assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
Se l’IA diventa parte rilevante dei processi amministrativi, contabili, commerciali o di controllo, anche una società non quotata dovrà valutarne rischi e affidabilità. L’assenza di regole interne, inventario dei sistemi, responsabilità definite e procedure di verifica potrebbe essere considerata un indice di inadeguatezza organizzativa, soprattutto nei settori regolamentati o quando sono coinvolti dati sensibili e decisioni rilevanti.
Il messaggio della riforma è dunque chiaro: l’intelligenza artificiale non è più soltanto uno strumento informatico, ma una componente potenziale dell’assetto societario. Può rendere più tempestivi i controlli e migliorare l’analisi dei rischi, ma richiede responsabilità definite, supervisione umana e capacità di dimostrare come viene utilizzata. La governance dell’IA diventa così parte della buona governance dell’impresa.
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