Maurizio Pezzetta spiega al Senato il ruolo del mediatore immobiliare

La notizia in sintesi
- Maurizio Pezzetta è intervenuto al Senato sulla funzione professionale della mediazione immobiliare.
- L’occasione è stata la presentazione del volume di Jean-Claude Mochet sulla storia dei contratti di affitto.
- L’incontro è stato organizzato su iniziativa della senatrice Clotilde Minasi, in collaborazione con l’UPPI.
- Pezzetta ha richiamato le origini della professione e distinto gli strumenti digitali dalla responsabilità del mediatore.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
La mediazione immobiliare non si esaurisce nel contatto tra chi offre una casa e chi la cerca: comprende la conoscenza del mercato e l’assistenza alle parti durante la trattativa. È la posizione espressa da Maurizio Pezzetta, Vicepresidente Vicario di FIMAA Italia-Confcommercio, intervenuto a Roma il 13 ottobre 2026 alla presentazione di un volume sulla storia degli affitti. Il suo intervento ha collegato le antiche regole della professione al tema attuale dell’impiego di piattaforme digitali e intelligenza artificiale.
Al centro dell’incontro, ospitato nella Sala “Caduti di Nassirya” del Senato della Repubblica, il libro “I contratti di affitto nella storia dagli Stati preunitari all’Unità d’Italia”, scritto da Jean-Claude Mochet, Segretario Generale dell’UPPI. La presentazione è stata promossa dalla senatrice Clotilde Minasi insieme all’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari.
Pezzetta ha aperto il proprio intervento indicando le competenze che, secondo FIMAA Italia, definiscono il lavoro del mediatore oltre alla ricerca di una controparte:
“La mediazione immobiliare non consiste soltanto nel mostrare una casa o nel mettere in contatto venditore e acquirente, proprietario e locatario. Il suo valore sta nella conoscenza del mercato, nella capacità di comprendere le esigenze delle parti e nell’accompagnare la trattativa con competenza, equilibrio e trasparenza. Le forme cambiano, le leggi si evolvono e gli strumenti diventano sempre più sofisticati. Ma finché ci saranno persone che cercano una casa e persone che desiderano venderla o affittarla, ci sarà bisogno di qualcuno capace di farle incontrare e di assisterle”.
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Dalle locazioni romane alle licenze dei sensali
Il percorso storico richiamato dal Vicepresidente Vicario parte dalla disciplina degli affitti nell’antica Roma. Pezzetta ha ricordato come il lessico delle locazioni conservi ancora tracce di quelle origini:
“I Romani avevano istituito la figura giuridica della locatio conductio, che regolava diverse forme di locazione e di prestazione. Chi abitava in una casa presa in affitto veniva definito con il termine di inquilinus, una parola latina arrivata fino a noi quasi senza cambiare”.
Anche l’attività di intermediazione, nella ricostruzione proposta durante l’incontro, attraversa epoche diverse. Nell’antichità il mediatore era chiamato proxeneta; nel Medioevo si parlava di sensale, prima dell’affermazione del termine utilizzato oggi.
Per illustrare il rapporto tra questa attività e il riconoscimento pubblico dei suoi requisiti, Pezzetta ha citato due documenti: un Manifesto del Consolato di S.M. a Torino, del 1726, “notificante li sensali approvati”, e un Editto Lapidario Borbonico di Ferdinando IV, del 1785, a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Quest’ultimo stabiliva pene per i sensali che esercitavano senza una regolare licenza. Secondo il rappresentante di FIMAA Italia, i due riferimenti:
“testimoniano che le Autorità dell’epoca ritenessero importante riconoscere una qualificazione a questa figura e che intendessero perseguire con pesanti sanzioni chiunque fosse sprovvisto della licenza per esercitare, e quindi fosse abusivo.”
La lettura del passato è stata quindi ricondotta alla comprensione delle norme attuali. A proposito del volume di Mochet, Pezzetta ha affermato che:
“ci mostra quanto fosse articolato il quadro giuridico della penisola prima dell’unificazione. Studiare questa storia non significa soltanto conoscere le regole di ieri. Significa capire meglio quelle di oggi e comprendere perché le regole siano indispensabili per rendere più sicuri i rapporti tra le persone”.
Gli strumenti digitali e la responsabilità professionale
La parte finale dell’intervento ha affrontato il rapporto tra tecnologia e assistenza nella compravendita o nella locazione. Pezzetta ha distinto le funzioni di ricerca e confronto, affidabili agli strumenti digitali, dagli aspetti della relazione con proprietari e persone in cerca di casa:
“Oggi disponiamo di piattaforme digitali, algoritmi e strumenti di intelligenza artificiale capaci di individuare immobili, confrontare prezzi e suggerire opportunità in pochi secondi. Sono strumenti importanti, ma la tecnologia non può sostituire la responsabilità professionale, la capacità di ascoltare e la fiducia che nasce dalla competenza. Perché una casa non è mai soltanto un immobile. Per il proprietario può rappresentare anni di lavoro e di risparmio. Per chi la cerca può significare indipendenza, famiglia, sicurezza e futuro”.
Il punto indicato da FIMAA Italia riguarda dunque il confine tra l’uso delle nuove tecnologie e la responsabilità di chi segue la trattativa: la rapidità nell’individuare un immobile, nella posizione espressa da Pezzetta, non sostituisce l’ascolto delle parti e l’assistenza professionale.
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