La legge di Bilancio istituisce il Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita

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Significativa novità in ambito assicurativo viene introdotta dalla Legge di Bilancio che istituisce il Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita. La finalità è quella di innalzare il livello di protezione del risparmio assicurativo e trasmettere al mercato una iniezione incrementale di fiducia nella stabilità del sistema.

In particolare si modifica il Codice delle assicurazioni private istituendo e disciplinando il nuovo Organismo al quale sono tenute ad aderire:
1) le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al Registro degli intermediari assicurativi, quando la raccolta premi annua nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro;
2) le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita in Italia, salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all’ambito di copertura.

Il Fondo di garanzia ha natura di diritto privato e le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità sono fornite dagli aderenti. Tale dotazione finanziaria dev’essere proporzionata alle passività del Fondo e comunque pari almeno allo 0,5 per cento dell’importo delle riserve tecniche (livello-obiettivo da raggiungere gradualmente entro il 31 dicembre 2033).

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Per quel che riguarda i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti, viene previsto che gli stessi vengano proporzionati all’ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese, e rappresentino almeno i quattro quinti della contribuzione annuale complessiva. Il quinto restante è rappresentato dai contributi dovuti dagli intermediari aderenti, determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati.

Il Fondo di garanzia tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti. Con tale finalità effettua pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti, se previsto dallo statuto interviene anche in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l’assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa. Il Fondo rimborsa le prestazioni protette entro l’importo massimo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.

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