Avete ricevuto una cartella pazza dall’Agenzia delle Entrate? Chiedete subito la sospensione in autotutela

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La sospensione in autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate è uno strumento che permette all’Amministrazione finanziaria di correggere o annullare atti impositivi o di riscossione viziati (cartelle, avvisi, intimazioni) quando emergono errori evidenti, senza bisogno che il contribuente intraprenda un contenzioso, ovvero anche senza richiesta del giudice.

È disciplinata principalmente dall’art. 2-quater del D.L. 564/1994, dal D.M. 37/1997 e dalle successive circolari dell’Agenzia delle Entrate e di Riscossione.

Sospensione e annullamento

Quando un contribuente riceve un atto che ritiene errato o non dovuto, può presentare un’istanza in autotutela all’ufficio che lo ha emesso. L’ufficio, se riconosce l’errore, può sospendere immediatamente gli effetti dell’atto (ad esempio il fermo amministrativo o l’esecuzione di una cartella). Successivamente può procedere con l’annullamento totale o parziale dell’atto.La sospensione, quindi, è un provvedimento temporaneo in attesa della decisione definitiva.

Quando è ammessa la sospensione

L’autotutela viene applicata soprattutto nei casi di:
pagamento già effettuato ma non registrato,
errore di persona,
doppia imposizione,
evidente errore di calcolo,
mancanza dei presupposti di legge (ad esempio prescrizione o decadenza dei termini).

Procedura

Istanza del contribuente: deve essere presentata in forma scritta (PEC o raccomandata) all’ufficio competente, allegando documenti che dimostrino l’errore.
Valutazione dell’ufficio: l’Agenzia esamina la richiesta e, se fondato l’errore, dispone la sospensione.
Effetto immediato: la sospensione blocca riscossione, interessi e procedure cautelari/esecutive.
Provvedimento finale: l’ufficio può annullare l’atto (totale o parziale) o rigettare l’istanza.

Differenza con la sospensione giudiziale

Autotutela: concessa dall’Agenzia delle Entrate, non serve ricorrere al giudice, ed è discrezionale (non obbligatoria). Sospensione giudiziale: concessa dalla Commissione Tributaria su richiesta del contribuente che ha presentato ricorso.

In sintesi, la sospensione in autotutela è un blocco temporaneo dell’efficacia dell’atto fiscale, disposto dall’Agenzia delle Entrate quando riconosce la possibilità di un errore. È utile per evitare al contribuente l’onere di un contenzioso, ma resta uno strumento discrezionale, non un diritto automatico.

Il Cassetto Fiscale, servizio online dell’Agenzia delle Entrate

Si opera molto facilmente purché sisia dotatidi SPID, per una quantità di servizi:

  • dichiarazioni presentate,

  • versamenti effettuati (F24),

  • comunicazioni inviate/ricevute,

  • dati catastali e atti registrati,

  • eventuali cartelle/avvisi notificati.

Non gestisce direttamente le istanze di autotutela,ma la sezione apposita permette di dare inizio alla pratica.

Dove si gestisce la sospensione?

Per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) (ad es. cartelle esattoriali), la sospensione si può chiedere tramite il servizio online “Sospensione” disponibile sul sito di AER link ufficiale. Per gli atti emessi direttamente dall’Agenzia delle Entrate (es. avvisi bonari, avvisi di accertamento), l’istanza di sospensione/annullamento in autotutela va presentata all’ufficio competente (via PEC, raccomandata o consegna allo sportello).