E-commerce, nuove tasse sui pacchi extra-Ue. Rincari per Shein, Temu e AliExpress: quanto si pagherà in più

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La Commissione europea aggiorna le linee guida su dazi doganali e tassa di gestione per le merci importate

Confermato il prelievo temporaneo di 3 euro sui piccoli pacchi

Dal 1° novembre 2026 entrerà in vigore il nuovo contributo europeo.

Nuove regole fiscali in arrivo per le merci acquistate online da Paesi extra-Ue e importate nell’Unione europea. Bruxelles ha aggiornato la guida operativa dedicata al regime doganale delle vendite a distanza, fornendo chiarimenti sull’applicazione del dazio temporaneo da 3 euro, introdotto nel corso dell’estate, e sulla nuova tassa europea di gestione, destinata a entrare in vigore il prossimo 1° novembre.

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Come riferisce FiscoOggi, il portale informativo dell’Agenzia delle Entrate, il documento punta a fare chiarezza sulle novità normative che interessano amministrazioni doganali e operatori economici, dagli obblighi dichiarativi ai soggetti tenuti al pagamento, fino alle implicazioni sul trattamento Iva.

Dazio da 3 euro sui piccoli pacchi fino al 2028

La prima misura riguarda il dazio doganale temporaneo disciplinato dal regolamento Ue 2026/382. Il prelievo, pari a 3 euro, si applica alle merci vendute a distanza e importate nell’Unione europea con un valore intrinseco non superiore a 150 euro.

La misura, collegata al superamento della franchigia doganale per le spedizioni di valore ridotto, è prevista per un periodo di due anni, fino al 1° luglio 2028. La sua applicazione non dipende dal regime Iva adottato né dalla tipologia di dichiarazione doganale utilizzata.

Il dazio interessa anche categorie di prodotti precedentemente escluse dall’esenzione tariffaria, tra cui alcolici, profumi e tabacchi. Il prelievo si applica inoltre indipendentemente dal fatto che la merce venga spedita direttamente dal Paese terzo al destinatario europeo.

Possibile proroga oltre il 2028

La durata del dazio potrebbe non essere definitiva. La Commissione europea si è infatti riservata di valutare entro il 1° dicembre 2027 un’eventuale proroga della misura oltre la scadenza prevista.

La decisione dipenderà anche dai progressi nella realizzazione del Customs Data Hub europeo, la piattaforma digitale destinata a centralizzare e migliorare la gestione dei dati doganali. Eventuali ritardi nella sua entrata in funzione potrebbero incidere sulla valutazione relativa al prolungamento del prelievo.

Dal 1° novembre arriva la tassa di gestione da 2 euro

La seconda novità riguarda la Union handling fee, il contributo europeo di gestione introdotto dal regolamento Ue 2026/2108 del 16 settembre 2026.

Dal 1° novembre il nuovo prelievo sarà pari a 2 euro per ogni articolo acquistato tramite vendite a distanza e importato nell’Unione europea, senza limiti legati al valore della merce. A differenza del dazio temporaneo, quindi, la tassa di gestione interesserà anche i prodotti che superano la soglia dei 150 euro.

Un’altra differenza sostanziale riguarda la durata: mentre il dazio da 3 euro è previsto in via temporanea, il contributo di gestione ha carattere permanente e non presenta, al momento, una scadenza prestabilita.

Chi dovrà pagare i tributi doganali

Le linee guida aggiornate chiariscono anche chi è responsabile del pagamento dei tributi sulle merci importate da Paesi terzi. Il riferimento principale è il dichiarante doganale, una categoria che comprende diversi soggetti coinvolti nelle operazioni di importazione.

Tra questi figurano il titolare del regime Ioss (Import One Stop Shop), gli operatori che utilizzano gli accordi speciali per il versamento dell’Iva, i rappresentanti doganali indiretti e, nei casi previsti, altri soggetti incaricati di adempiere agli obblighi doganali.

L’obiettivo è individuare con maggiore precisione le responsabilità degli operatori e rendere più uniforme l’applicazione delle nuove disposizioni nei diversi Paesi membri.

Identificativi di prodotto obbligatori per i piccoli pacchi

Dal 1° novembre 2026 è inoltre prevista l’introduzione dell’obbligo di utilizzare gli identificativi di prodotto, i cosiddetti Pid (Product Identifiers), per le merci provenienti da Paesi extra-Ue con un valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Gli identificativi conterranno informazioni relative ai produttori e ai venditori online, consentendo alle autorità di ricostruire più facilmente la catena di approvvigionamento. Il sistema punta a rafforzare la tracciabilità delle merci importate, facilitare i controlli e contrastare l’ingresso nel mercato europeo di prodotti che non rispettano gli standard di sicurezza dell’Unione.

La disponibilità di dati più dettagliati dovrebbe inoltre consentire alle autorità di individuare più rapidamente prodotti potenzialmente rischiosi e di estendere le verifiche ad altre merci con caratteristiche analoghe.

Nessuna modifica ai regimi Iva, ma cambia la base imponibile

Sul fronte dell’imposta sul valore aggiunto, il documento della Commissione precisa che l’introduzione del dazio temporaneo da 3 euro non modifica i regimi Iva già applicabili alle spedizioni di valore fino a 150 euro.

Restano quindi operativi il regime Ioss, il regime speciale e la procedura ordinaria. La nuova disciplina doganale non comporta, sotto questo profilo, una revisione delle modalità di assolvimento dell’imposta.

Diverso è il trattamento del contributo europeo di gestione: la Union handling fee viene considerata una spesa accessoria della cessione e concorre, di conseguenza, alla determinazione della base imponibile Iva.

Le nuove disposizioni introducono dunque un sistema di prelievi articolato su due livelli: da un lato il dazio temporaneo sulle spedizioni di valore ridotto, dall’altro il contributo di gestione destinato a operare senza una scadenza prestabilita. Per consumatori e operatori dell’e-commerce sarà quindi fondamentale distinguere le due misure, tenendo conto delle diverse soglie di applicazione e delle rispettive implicazioni fiscali.

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