Reati ambientali e sequestro probatorio anche nei confronti dei terzi. Il MOG: ricordiamo le misure preventive
Reati ambientali e sequestro probatorio (Cass. Pen., Sez. III, 18 dicembre 2024, n. 46549)
L’avv. Alessandro De Nicola ci segnala la pronuncia in esame: la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una società avverso il decreto di sequestro probatorio per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies, comma 2, lett. c), D. Lgs. 231/2001. In particolare, alla società veniva contestata l’omessa comunicazione agli enti preposti in caso di imminente minaccia di danno ambientale (artt. 242 e 257 D. Lgs. 152/2006).
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso della società, ha precisato come, in tema di legittimità del sequestro probatorio, “non è necessario che il titolare del bene sottoposto a vincolo reale coincida con l’autore del reato per il quale si procede, in quanto il sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca e assicurazione della prova, prescinde dalla necessità che titolare del bene e autore del reato coincidano, essendo sufficiente la relazione tra la cosa e il reato e la sua necessità a fine di prova, non occorrendo, invece, come sostenuto dalla ricorrente, una relazione tra la cosa e l’indagato o autore del fatto”.
Per i Giudici di legittimità, dunque, in sede cautelare, il sequestro a fini di prova potrà essere disposto anche nei confronti di terzi estranei al reato.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso della società, ha precisato come, in tema di legittimità del sequestro probatorio, “non è necessario che il titolare del bene sottoposto a vincolo reale coincida con l’autore del reato per il quale si procede, in quanto il sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca e assicurazione della prova, prescinde dalla necessità che titolare del bene e autore del reato coincidano, essendo sufficiente la relazione tra la cosa e il reato e la sua necessità a fine di prova, non occorrendo, invece, come sostenuto dalla ricorrente, una relazione tra la cosa e l’indagato o autore del fatto”.
Per i Giudici di legittimità, dunque, in sede cautelare, il sequestro a fini di prova potrà essere disposto anche nei confronti di terzi estranei al reato.

Esaminiamo il problema. Elementi essenziali dell’illecito
L’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 disciplina i reati ambientali rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, il comma 2, lett. c) si riferisce alla violazione dell’art. 137 del D.Lgs. 152/2006, che riguarda l’illecito di scarico non autorizzato di acque reflue industriali.
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