UIL Pensionati all’attacco dei tagli alla perequazione. Ma la Consulta (sent. 19/2025) li ha giudicati legittimi

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UILP all’attacco dei tagli alla perequazione

Cinque cause pilota: cosa succede dal 2025 con la rivalutazione allo 0,8%.

La UIL Pensionati ha promosso cinque cause pilota contro il taglio della rivalutazione automatica per gli assegni oltre quattro volte il trattamento minimo, chiedendo di portare la questione davanti alla Corte costituzionale. L’iniziativa, sostenuta dal segretario generale UILP Carmelo Barbagallo e dalla UIL confederale, è stata avviata nell’estate 2023 e approdata alle prime udienze nella primavera 2024. Secondo i promotori, la norma avrebbe eroso il potere d’acquisto in una fase di alta inflazione.

Che cosa prevedeva il taglio 2023–2024

Il riferimento è l’art. 1, comma 309, della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), che ha reintrodotto una rivalutazione “per fasce” (applicata all’intero importo dell’assegno, non per scaglioni) riducendo le percentuali di adeguamento per gli assegni oltre 4 volte il minimo. Per il 2023: 100% fino a 4× minimo; 85% tra 4× e 5×; 53% tra 5× e 6×; 47% tra 6× e 8×; 37% tra 8× e 10×; 32% oltre 10×. Con l’INPS che ha fissato la soglia delle 4× a 2.101,52 € lordi/mese (valore legato al minimo 2022) e l’indice definitivo di inflazione al +8,1%, poi conguagliato.

Nel 2024 la Legge di Bilancio (L. 213/2023) ha confermato lo schema, rendendolo ancor più penalizzante per la fascia più alta: la quota oltre 10× il minimo è stata rivalutata al 22% (non più 32%). Il dossier parlamentare ufficiale riporta, per il 2024, 100% (≤4×), 85% (4–5×), 53% (5–6×), 47% (6–8×), 37% (8–10×), 22% (>10×).

Secondo stime diffuse dal sindacato, il taglio della perequazione avrebbe toccato circa 3,5 milioni di pensionati (dato UILP, spesso ripreso a livello territoriale). È una quantificazione sindacale, non un conteggio ufficiale INPS riferito alla misura specifica.

La parola alla Consulta: la sentenza n. 19/2025

Nel 2024 più giudici contabili hanno rimesso la norma alla Corte costituzionale. La Consulta, con sentenza n. 19/2025 (depositata a febbraio), ha però dichiarato non fondate le questioni: il “raffreddamento” della perequazione per il 2023 è stato ritenuto compatibile con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e tutela previdenziale, anche alla luce della discrezionalità del legislatore e delle esigenze di finanza pubblica. In sostanza, il taglio 2023 (e la conferma 2024) è stato giudicato legittimo.

Il meccanismo “ordinario” della perequazione in Italia è quello per scaglioni (art. 34, c. 1, L. 448/1998): percentuale piena sulla prima fascia, poi percentuali ridotte solo sulla parte eccedente, non sull’intero assegno. Il 2023–2024 ha derogato a questo impianto usando le fasce (la percentuale ridotta si applica sull’intero trattamento), creando effetti di “scalino”.

Cosa succede nel 2025: tasso allo 0,8%

Per il 2025 il tasso di rivalutazione provvisorio fissato con Decreto MEF 15 novembre 2024 è +0,8% (salvo conguaglio nel 2026). INPS ha recepito il decreto con propria circolare a gennaio 2025. Ciò significa che, venuta meno la deroga “per fasce”, si applica il tasso allo 0,8% secondo le regole ordinarie “per scaglioni”. Gazzetta UfficialeINPSPensioni Oggi

La posizione del sindacato UIL dopo la sentenza

UILP ha definito “ingiusta” la pronuncia, annunciando che la battaglia proseguirà sul piano politico per recuperare potere d’acquisto, a partire dalle pensioni medio-basse. Ma dopo la decisione della Corte le vie giudiziarie sulle cause pilota appaiono oggettivamente più strette. Uilp
UILP ha avviato cinque cause pilota nel 2023–2024 contro i tagli alla perequazione per gli assegni oltre 4× il minimo. uiltoscana.itANSA.it
Il merito della misura: nel 2023–2024 la rivalutazione è stata ridotta “per fasce” con percentuali decrescenti; nel 2024 il taglio oltre 10× è sceso al 22%. Esito in Corte: la sentenza 19/2025 ha ritenuto non fondate le censure: tagli legittimi. Gazzetta UfficialeCorte Costituzionale
Dal 2025: ritorno al meccanismo ordinario “per scaglioni” e tasso provvisorio 0,8% fissato dal MEF.