Crowdfunding. La Consob dal 29 settembre è diventata più severa. Maggiore trasparenza

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Consob: più dati, più trasparenza

Con la delibera n. 23656 del 30 luglio 2025 – efficace dal 29 settembre – le piattaforme devono comunicare periodicamente a Consob dati strutturati su offerte, investitori, KIIS e reclami, oltre alle modifiche rilevanti di autorizzazione.
Obiettivo: sorveglianza più efficace e tutele più chiare per l’ecosistema.

Obblighi di comunicazione di dati e notizie

Nel mercato italiano del crowdfunding si apre una nuova fase di accountability con la trasmissione di atti e documenti da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding, provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 29 settembre 2025. L’Autorità richiama esplicitamente la normativa europea: Regolamento (UE) 2020/1503 e relativi regolamenti delegati, oltre al TUF e al Regolamento Consob 22720/2023. La delibera è stata adottata dopo consultazione pubblica e in raccordo con Banca d’Italia, come previsto dal protocollo d’intesa del 19 giugno 2023.

L’architettura dei nuovi adempimenti è molto concreta. Le piattaforme devono inviare a Consob, anche tramite il portale SICROWD e file Excel, informazioni strutturate sulle offerte (pubblicate e concluse), dati di contesto sull’emittente/titolare del progetto, sulle condizioni economiche per gli investitori, nonché indicatori di performance e di rischio. Le tabelle allegate al provvedimento elencano, tra l’altro: per ogni offerta, data di pubblicazione, obiettivo di raccolta, tipo di strumento, costi per gli investitori e sezione NACE; per il titolare del progetto, elementi economico-finanziari (fatturato, utile, indebitamento, rendimento del capitale proprio) e – se prestito – tasso, durata, misure di attenuazione del rischio.

La novità non è solo nel dettaglio richiesto, ma nelle scadenze e nel formato dei flussi. Consob specifica che gli “elenchi dei dati strutturati sulle offerte” devono essere trasmessi entro la fine di gennaio di ogni anno per l’esercizio precedente, nel formato indicato su SICROWD; la stessa logica vale per la trasmissione delle Schede con le informazioni chiave sull’investimento (KIIS), con un set di campi standardizzato (identificativo dell’offerta, obiettivi, costi, cronologia delle tranche sul medesimo progetto). È un passo importante verso comparabilità e supervisionabilità del mercato.

Governance delle piattaforme

Il provvedimento interviene anche sulla governance delle piattaforme. Fra gli obblighi compaiono comunicazioni tempestive delle modifiche sostanziali delle condizioni di autorizzazione (es. statuto, organi, funzioni di controllo, avvio di operatività transfrontaliera), nonché l’invio di aggiornamenti su procedure chiave: criteri di selezione delle offerte e due diligence, gestione dei conflitti d’interesse, trattamento dei reclami, verifiche sugli investitori e rispetto dei limiti per i non sofisticati previsti dall’art. 21, par. 7, del Regolamento (UE) 2020/1503.
Il fine è chiaro: misurare come le piattaforme selezionano i progetti, proteggono gli utenti e correggono le criticità.

Sul piano normativo europeo, questo impianto discende dall’articolo 30 del Regolamento (UE) 2020/1503, che attribuisce alle autorità nazionali poteri di indagine e vigilanza (fino alla sospensione dei servizi in casi gravi), e si collega agli articoli 23 (KIIS) e 16 (trasparenza delle offerte). Le specifiche operative sono completate dal Regolamento delegato (UE) 2022/2112, che fissa modelli e requisiti informativi per l’autorizzazione dei fornitori, cui la delibera Consob rinvia nelle sue tabelle. In Italia, il quadro è armonizzato dal Regolamento Consob n. 22720/2023.

Cosa cambia, in pratica

Per le piattaforme: occorre mappare i data-flow interni, assicurare la qualità dei dati inviati (coerenza con KIIS, tracciabilità delle modifiche), aggiornare il registro reclami e allineare le procedure di selezione e verifica dell’adeguatezza.
Per gli investitori: più trasparenza su costi, rischi e performance delle offerte, e – a regime – dataset comparabili che facilitano analisi e controlli.
Per il mercato: un linguaggio comune che riduce asimmetrie informative e rafforza la fiducia, condizione necessaria per la crescita dell’equity e lending crowdfunding in Italia. Il percorso, va ricordato, arriva al traguardo dopo l’avvio di consultazione del 17 gennaio 2025 e la successiva pubblicazione in G.U. n. 186/12 agosto 2025.