Diritti dei passeggeri aerei, il Parlamento europeo approva nuove tutele: cancellazioni, ritardi e rimborsi

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Il Parlamento europeo ha approvato le modifiche alle norme sui diritti dei passeggeri aerei, intervenendo in particolare sulle procedure di rimborso, sui risarcimenti per ritardi e cancellazioni, sul bagaglio a mano e sulle tutele per le famiglie e i passeggeri più vulnerabili.

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Nella seduta del 7 luglio, l’Eurocamera ha approvato con 646 voti favorevoli il testo concordato con il Consiglio dell’Unione europea in sede di comitato di conciliazione, confermando i diritti già previsti in caso di cancellazione del volo e introducendo procedure più semplici e rapide per ottenere rimborsi e risarcimenti.

Cancellazione e ritardi: confermati i principali diritti

In caso di cancellazione del volo, i passeggeri continuano ad avere la possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto e il trasporto alternativo verso la destinazione finale, cioè la cosiddetta riprotezione.

In caso di ritardo superiore alle tre ore all’arrivo, di cancellazione comunicata con meno di 14 giorni di anticipo o di negato imbarco, resta inoltre previsto un risarcimento commisurato alla distanza del viaggio:

  • 250 euro per i voli fino a 1.500 chilometri;
  • 400 euro per i voli interni all’Ue superiori a 1.500 chilometri;
  • 600 euro per i voli superiori a 3.500 chilometri.

Per i voli più lunghi, la compagnia può ridurre del 50% il risarcimento quando offre una riprotezione verso la destinazione finale e il ritardo all’arrivo non supera le quattro ore.

Quando il risarcimento non è dovuto

Il diritto al risarcimento viene meno quando l’interruzione del viaggio è provocata da circostanze eccezionali che sfuggono al controllo della compagnia aerea. Restano tuttavia garantiti il diritto al rimborso o alla riprotezione.

Tra le circostanze considerate rientrano, a titolo non esaustivo, calamità naturali come le eruzioni vulcaniche, guerre, condizioni meteorologiche avverse, comportamenti indisciplinati dei passeggeri e scioperi che coinvolgono gestori aeroportuali, fornitori dei servizi di navigazione aerea o operatori dell’assistenza a terra.

Assistenza durante l’attesa

Resta in vigore anche l’obbligo per le compagnie aeree di garantire assistenza ai passeggeri rimasti a terra. In particolare, è previsto un ristoro ogni due ore di attesa, un pasto dopo tre ore e, in caso di ritardi prolungati, un alloggio per la notte.

Quando l’interruzione è causata da fattori al di fuori del controllo della compagnia, l’assistenza alberghiera è soggetta a un limite massimo di tre notti.

Rimborso automatico e procedure più semplici

Una delle principali novità riguarda le modalità per ottenere il rimborso. I passeggeri che, invece della riprotezione, scelgono di ricevere indietro il prezzo del biglietto dovranno ottenere il rimborso automaticamente.

In caso di interruzione del viaggio, inoltre, le compagnie dovranno fornire indicazioni chiare sulle modalità per presentare una richiesta di risarcimento entro quattro giorni dalla conclusione del viaggio. Per ricevere queste informazioni non sarà necessario possedere un account o utilizzare un’applicazione specifica della compagnia.

Il passeggero avrà nove mesi per presentare la richiesta di risarcimento. La compagnia aerea dovrà quindi, entro 30 giorni dalla domanda, procedere al pagamento dell’importo dovuto oppure comunicare l’eventuale esistenza di circostanze eccezionali, spiegando le ragioni del mancato pagamento e indicando le procedure disponibili per eventuali reclami.

Bagaglio a mano e carta d’imbarco

Il nuovo quadro normativo introduce anche una serie di diritti aggiuntivi per i passeggeri.

Tra questi, la possibilità di portare gratuitamente a bordo una piccola borsa o uno zaino. Nei portali di ricerca e vendita dei biglietti, compresi quelli degli intermediari, dovrà inoltre essere indicato fin dall’inizio il prezzo applicabile, comprensivo del bagaglio a mano previsto.

Non saranno inoltre applicati costi aggiuntivi per correggere errori di ortografia nel nome del passeggero o per utilizzare una versione cartacea della carta d’imbarco, anche dopo aver effettuato il check-in.

La carta d’imbarco digitale dovrà essere resa disponibile anche ai passeggeri che non dispongono di un account o dell’applicazione della compagnia. L’imbarco non potrà inoltre essere negato a chi presenti la versione cartacea di una carta d’imbarco originariamente rilasciata in formato digitale.

Più tutele per famiglie e passeggeri vulnerabili

Particolare attenzione viene riservata alle famiglie con bambini e alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Le famiglie non dovranno essere separate nell’assegnazione dei posti. Le compagnie dovranno garantire senza costi aggiuntivi un posto adiacente a chi accompagna un minore di 14 anni.

La stessa tutela viene prevista per chi accompagna una persona con disabilità o a mobilità ridotta e per chi accompagna una donna incinta.

Sono inoltre rafforzati i diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta che perdano il volo a causa dell’impossibilità dell’aeroporto di garantire l’assistenza necessaria per raggiungere il gate in tempo. In questi casi saranno riconosciuti il diritto al risarcimento, alla riprotezione e all’assistenza da parte della compagnia aerea.

Volo di ritorno anche senza aver utilizzato l’andata

Tra le nuove disposizioni figura infine la possibilità di utilizzare il volo di ritorno di un biglietto andata e ritorno anche quando il passeggero non abbia utilizzato la tratta di andata, senza dover sostenere costi aggiuntivi.

Le modifiche approvate dal Parlamento europeo puntano dunque a rafforzare i diritti dei passeggeri e, soprattutto, a rendere più semplici e trasparenti le procedure per ottenere rimborsi, risarcimenti e assistenza in caso di disservizi.

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