CBAM: al via la fase definitiva e le incertezze dalla circolare 36/D
di Stefano Comisi e Giovanni Belotti
Dal 1° gennaio ha ufficialmente avuto inizio la fase definitiva del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism): dal 2026, pertanto, sono previsti nuovi ulteriori adempimenti, nonché una serie di importanti modifiche che potrebbero interessare un notevole numero di aziende e importatori c.d. “occasionali”. Il 31 dicembre 2025, infatti, si è definitivamente concluso il periodo transitorio che, da ottobre del 2023, imponeva agli operatori doganali che introducono nel mercato UE merci ad alto impatto ambientale (acciaio, alluminio, ghisa, ferro, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica) la rendicontazione trimestrale delle emissioni di carbonio generate dagli impianti di produzione di tali prodotti.
Con il periodo definitivo, il quadro normativo della disciplina CBAM è notevolmente cambiato: il 17 ottobre 2025 è stato pubblicato il Regolamento UE 2025/2083, che ha introdotto significative modifiche al meccanismo. Di particolare rilevanza è l’istituzione di una soglia di esenzione ampia, che dovrebbe escludere circa il 90% degli importatori dagli obblighi del CBAM. Dal 1° gennaio, infatti, coloro che importano, nel corso dell’anno, quantità di merci CBAM inferiori a 50 tonnellate non sono più tenuti a rispettare gli adempimenti previsti dal meccanismo.
Tra le novità più rilevanti vi è, inoltre, il rinvio dell’obbligo di acquisto dei certificati CBAM al 2027. Le disposizioni originali del Regolamento UE 956/2023 avevano stabilito che nel periodo definitivo gli importatori di merce CBAM avrebbero dovuto acquistare dei certificati corrispondenti alla quantità di emissioni di carbonio incorporate nelle merci oggetto di importazione. Tale obbligo è stato, tuttavia, successivamente rinviato al prossimo anno.
Rimane obbligatorio, invece, presentare la domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. Tale adempimento costituisce un punto fondamentale della disciplina, poiché rappresenta l’unico strumento con cui gli operatori possono importare, nel periodo definitivo, quantità di merce CBAM superiore alla soglia delle 50 tonnellate annue.
Il Regolamento di esecuzione UE 2025/486 ha introdotto la procedura per la richiesta di ottenimento dello status di dichiarante CBAM autorizzato. Dal 28 marzo 2025, tutte le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo e i rappresentanti doganali indiretti possono trasmettere le proprie richieste, affinché il Ministero dell’Ambiente (MASE) rilasci tale certificazione.
Per chiedere e ottenere la qualifica è richiesta alle aziende la produzione di tutta una serie di informazioni relative al soggetto richiedente, come i dati identificativi, fiscali e operativi, una dichiarazione attestante l’assenza di violazioni in materia doganale e fiscale, nonché la dimostrazione della propria capacità finanziaria e organizzativa.
Per semplificare la raccolta e l’indicazione di tali informazioni, il MASE, in data 30 settembre 2025, ha messo a disposizione undici fac-simili, che devono essere integralmente compilati e allegati alla domanda di autorizzazione. I documenti sono principalmente costituiti da autodichiarazioni, successivamente sottoposte a verifica da parte del Ministero, ma includono anche alcuni elaborati di natura tecnica, tra cui quello relativo alla dimostrazione della capacità economica e organizzativa dell’azienda, nel quale occorre indicare i valori dei bilanci degli ultimi tre esercizi.
Le istanze di autorizzazione devono essere trasmesse mediante il portale CBAM, ossia lo strumento che, fino a oggi, veniva utilizzato dagli operatori per presentare le relazioni trimestrali inerenti le merci CBAM importate e le emissioni di gas a effetto serra.
Di particolare rilievo sono le indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle dogane con la circolare 24 dicembre 2025, n. 36/D. Il documento di prassi ha sollevato alcune perplessità in merito all’interpretazione che l’Agenzia ha dato in relazione alle norme che disciplinano il periodo transitorio di ottenimento della qualifica.
Il Regolamento di modifica del CBAM (Reg. UE 2025/2083) ha, infatti, previsto all’art. 17 una specifica deroga per tutti quegli importatori che, alla data del 1° gennaio 2026, non hanno ancora presentato la domanda per diventare dichiaranti CBAM autorizzati. In particolare, è stato previsto che tali soggetti possano continuare a importare temporaneamente merci CBAM, anche durante il periodo definitivo, purché siano rispettate due condizioni: da un lato, l’operatore non deve introdurre nel mercato UE (almeno nel primo trimestre del 2026) merce CBAM di quantità superiore a 50 tonnellate e, dall’altro, deve aver presentato entro il 31 marzo 2026 la domanda di ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.
La circolare 36/D, tuttavia, sembra aver interpretato con eccessivo rigore il contenuto di tale disposizione. Nello specifico, il documento dell’Agenzia delle dogane afferma che, se alla data del 1° gennaio 2026 l’importatore non ha presentato l’istanza per il rilascio dello status di dichiarante CBAM autorizzato, esso non può effettuare nessuna importazione di merce CBAM, indipendentemente dal fatto che i volumi rientrino o meno nella soglia di esenzione.
Tale lettura appare però in contrasto con l’impianto normativo del meccanismo. L’orientamento seguito dall’Agenzia, infatti, comporterebbe il blocco generalizzato delle importazioni CBAM da parte degli operatori che non hanno ancora presentato la domanda di autorizzazione, nonostante la disciplina preveda espressamente come termine ultimo per tale adempimento il 31 marzo 2026, oltre a stabilire una specifica esenzione per le importazioni di massa netta inferiore a 50 tonnellate.
La circolare, inoltre, indica i nuovi codici che gli operatori devono inserire nelle dichiarazioni doganali per garantire il corretto funzionamento del sistema. Ne consegue che gli importatori che ritengono di superare ampiamente la soglia di esenzione devono attivarsi, in tempi molto stretti, per raccogliere le informazioni necessarie alla presentazione dell’istanza di autorizzazione, al fine di prevenire il rischio di blocchi nelle operazioni di svincolo delle merci.
Coloro che, invece, ritengono di rientrare (anche temporaneamente) nella soglia di esenzione possono indicare nella dichiarazione di importazione il codice “Y137”, beneficiando della deroga prevista dal Regolamento CBAM. Ne consegue che, anche gli operatori che, pur non rientrando nella soglia di esenzione, hanno programmato per il primo trimestre del 2026 importazioni di merce CBAM di volume inferiore a 50 tonnellate e intendono presentare entro il 31 marzo 2026 la loro richiesta per diventare dichiaranti autorizzati, possono inserire lo stesso codice previsto per chi importa in esenzione. Se, infatti, entro il 31 marzo 2026 il dichiarante trasmette l’istanza di autorizzazione e non introduce beni CBAM di volume superiore alla soglia di esenzione, può comunque temporaneamente importare, beneficiando della deroga prevista.
I soggetti che, infine, hanno già presentato la richiesta per ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato e sono in attesa di ricevere riscontro dal Ministero possono importare temporaneamente le merci CBAM, indicando il codice “Y238”.

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