Partite IVA inattive, nuove regole per la chiusura d’ufficio. Che cosa cambia

L’Agenzia delle Entrate aggiorna le procedure per la cessazione d’ufficio delle partite IVA inattive. Con il provvedimento n. 277710/2026 vengono definiti nuovi criteri per individuare le posizioni non operative, le modalità di comunicazione ai contribuenti e le procedure per evitare la chiusura o richiedere la successiva riattivazione.
I controlli saranno effettuati attraverso l’analisi automatizzata dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria, comprese le informazioni relative alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti. La procedura riguarda i soggetti che non risultano aver esercitato attività nelle tre annualità precedenti.
Prima della chiusura, spazio ai chiarimenti del contribuente. L’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione preventiva tramite domicilio digitale o raccomandata, rendendola disponibile anche nel Cassetto fiscale. Dalla comunicazione decorrerà un termine di 60 giorni entro il quale l’interessato potrà presentare chiarimenti e documentazione per dimostrare la prosecuzione dell’attività ed evitare la cessazione della partita IVA.
Partite IVA chiuse d’ufficio, come funziona la riattivazione
La principale novità riguarda la possibilità di intervenire in due momenti distinti: prima che la chiusura diventi effettiva oppure dopo la cessazione della posizione fiscale.
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Nel primo caso, il contribuente che ritiene ingiustificata la procedura può rivolgersi, entro 60 giorni dalla notifica, a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Presentando prove e chiarimenti sull’effettivo svolgimento dell’attività, può chiedere di interrompere la procedura di chiusura. Per le società e gli enti, l’intervento può evitare anche l’eventuale cancellazione del codice fiscale.
La cessazione diventa effettiva una volta trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione dell’Agenzia. Se la raccomandata o la comunicazione tramite PEC non possono essere recapitate, il termine decorre dalla data in cui l’atto viene reso disponibile nell’area riservata, secondo le modalità previste.
Riattivazione anche dopo la chiusura
Il secondo percorso riguarda le partite IVA già cessate d’ufficio. Anche in questo caso è possibile presentare all’Agenzia delle Entrate una richiesta motivata di riattivazione, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare i presupposti per il ripristino.
Se le verifiche dell’ufficio hanno esito positivo, la partita IVA viene riattivata con effetto retroattivo dalla data originaria di apertura. In questo modo, la posizione fiscale viene ripristinata senza dover procedere con una nuova attribuzione del numero identificativo.
Il sistema introduce quindi una doppia possibilità di tutela per i contribuenti: contestare preventivamente la chiusura, dimostrando che l’attività è ancora in essere, oppure chiedere il ripristino della partita IVA dopo la cessazione d’ufficio. In entrambi i casi, la documentazione prodotta e le verifiche dell’Amministrazione finanziaria assumono un ruolo centrale nella definizione della procedura.
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