Entro il 15 luglio può utilizzarsi la seconda finestra per chiedere l’Ape sociale

Roberto Carli -

Il 15 luglio prossimo scade scade la seconda finestra temporale per richiedere all’INPS la certificazione dei requisiti d’accesso all’Ape sociale, il cui periodo di sperimentazione è stato prorogato dall’ultima Legge di Bilancio a tutto il 2019.

La domanda va presentata tramite patronato o direttamente dall’interessato attraverso il portale web dell’ Ente previdenziale obbligatorio , se in possesso delle credenziali di accesso (codice Pin dispositivo, carta nazionale dei servizi o identità unica digitale Spid di secondo livello). Solo dopo avere ottenuto la certificazione del diritto si potrà presentare la domanda vera e propria di accesso al beneficio. Va anche sottolineato come tra i temi di attenzione della prossima manovra finanziaria vi sia anche una ulteriore dilazione a tutto il 2020.

Il primo slot è scaduto il 31 marzo scorso. Le domande presentate successivamente al 15 luglio, ma comunque non oltre il 30.11.2019, sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano disponibili risorse finanziarie. Va ricordato come tale prestazione, di natura assistenziale, consiste in una indennità corrisposta, fino al conseguimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia , a favore di soggetti con almeno 63 anni. Al di là del requisito anagrafico minimo è necessario poi rientrare in alcune casistiche tassativamente previste dalla normativa:

  • chi si trovi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale che abbia concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
  • chi assiste da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure si sia affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, in presenza di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • chi abbia una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile) e s sia in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell’APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative gravose (indicate negli appositi allegati, sono quindici categorie) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Si prevede in ogni modo una agevolazione contributiva con una riduzione per le donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna)

L’Ape sociale si modella su dodici mensilità e si quantifica in un importo pari alla rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro. La percezione dell’Ape sociale è in ogni modo compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui.