Come funziona quota 103
Una delle principali novità previdenziali introdotta nel disegno di Legge di Bilancio che andrà approvata entro il prossimo 31 dicembre è rappresentata da un nuovo canale di pensionamento anticipato, rappresentato da quota 103.
La nuovo modalità ha natura sperimentale per il 2023 e si articola nella combinazione di un requisito anagrafico di 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Così come avveniva per quota 100 e quota 102 il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente .
Si introduce poi, e questa rappresenta una novità, rispetto a quota 100 e 102, un tetto di importo in base al quale questo trattamento di pensione può essere riconosciuto, rappresentato da un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
Gli iscritti alle gestioni pensionistiche (dipendenti, autonomi) che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023. Coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
Per i dipendenti pubblici i requisiti divengono rispettivamente 1 agosto (per i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022) e sei mesi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti se conseguiti dal 1 gennaio 2023
La pensione quota 103 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Si introduce poi un incentivo a rinviare il pensionamento. I lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso a quota 103 possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza di tale facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. La somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. La pensione calcolata sarà poi pari a quella che sarebbe spettata alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista da quota 103 , fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento







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