Per chi ha lavorato all’estero: coordination pensionistica se si sono maturati diritti in più Paesi dell’UE
Coordination pensionistica in ambito UE: somma dei contributi per lavoratori con carriera in più Stati membri

Presentare la domanda: dove rivolgersi?
Secondo le Regolazioni UE (Reg. 883/2004 e Reg. 987/2009, in vigore dal 1° maggio 2010), il lavoratore itinerante deve presentare la richiesta di pensione all’ente pensionistico del Paese di residenza, salvo non vi abbia mai lavorato: in tal caso, la richiesta va inoltrata all’ente dell’ultimo Paese in cui ha lavorato.
Quest’ultimo ente, se necessario, trasferisce la richiesta agli enti degli altri Paesi coinvolti, per consentire la valutazione cumulativa dei contributi.
Principio del cumulo: aggregazione dei periodi assicurativi
Gli enti nazionali sono tenuti a combinare tutti i periodi contributivi maturati in ciascuno Stato membro tramite il principio di aggregazione (aggregation). Ciò significa che anche se non si raggiungono i requisiti minimi contributivi in un singolo Paese, la somma dei periodi in più Paesi può determinare il diritto alla pensione.
Ad esempio, un cittadino ha 14 anni lavorativi in Lituania e 4 in Germania, e i requisiti minimi richiesti sono 15 anni in Lituania o 5 in Germania: il totale di 18 anni di contribuzione fa sì che entrambi gli Stati pagheranno una quota di pensione proporzionata ai contributi versati localmente.
Come viene calcolata la pensione?
Ogni Stato membro paga una pensione proporzionale ai contributi versati in quel Paese, al raggiungimento dei requisiti del proprio sistema nazionale. Il richiedente riceve un documento informativo (modulo P‑1 Summary Note) che riassume le decisioni di ciascun ente riguardo alla pensione da corrispondere.
In concreto, se si sono versati contributi in tre Stati, alla fine si riceveranno tre pensioni separate, ognuna erogata dal rispettivo sistema nazionale.
Principi fondamentali della normativa UE
La normativa prevede quattro pilastri fondamentali che assicurano i diritti dei lavoratori mobili, Un solo Paese di copertura contributiva: si versa contributi solo in uno Stato in base al principio del lex loci laboris (luogo di lavoro), con eccezioni specifiche.Uguale trattamento, ovvero non discriminazione rispetto ai cittadini nazionali del Paese in questione. Aggregazione dei periodi assicurativi, come descritto più sopra. Esportabilità della pensione: il beneficiario può ricevere le pensioni maturate in uno Stato anche se risiede in un altro.
E la pensione integrativa?
Per i piani pensionistici supplementari o occupazionali, la normativa UE ha emanato la Direttiva 2014/50/EU, recepita il 21 maggio 2018, che garantisce requisiti minimi per la preservazione e il vesting dei diritti pensionistici anche quando il lavoratore cambia Paese. Stabilisce limiti alla waiting period e alla vesting age, e obbliga alla trasparenza informativa sui diritti acquisiti.
Pur non garantendo automaticamente la trasferibilità finanziaria del capitale, tutela che i diritti maturati siano mantenuti anche se non si rimane contributori del piano nel Paese originario.
Esempio di modulo P‑1 (Summary Note on Pension Decisions)
Intestazione. Fornitore di contatto (Contact Institution): identificazione dell’ente a cui è stata inoltrata la domanda (Paese di residenza o ultimo Paese di lavoro). Nome del beneficiario: dati anagrafici del richiedente.
Box 1‑2: Informazioni del richiedente. Dati personali, Paese di residenza, eventuali riferimenti alla domanda.
Box 3‑4: Periodi contributivi e decisioni nazionali. Per ciascun Stato membro coinvolto (es. Italia, Francia, Germania), vengono riportati periodi contributivi riconosciuti, decisione relativa all’idoneità pensionistica (sì/no), importo calcolato in base alla contribuzione e alle norme nazionali, riferimento alla normativa applicata e alla tipologia di pensione (vecchiaia, invalidità, superstiti), in base a un modulo interno denominato P6000,
Box 5: Sintesi e importi totali. Totale contributi aggregati e incidenza di ciascun Paese. Somma delle quote di pensione che ciascuno Stato pagherà separatamente.
Box 6: Informazioni sulle interazioni. Segnalazioni di periodi sovrapposti, lacune contributive, doppie valutazioni. Possibilità di richiedere una revisione nelle situazioni di ingiustizie derivanti dall’interazione delle decisioni di più Stati.
Box 7: Diritti e ricorsi. Termine per presentare un ricorso coordinato su base UE. Contatti dell’istituzione per eventuali richieste di chiarimenti.

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