La gestione del rapporto di lavoro dei soci e degli amministratori di società. Intervista a Pier Luca Acerbi

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La gestione dei rapporti di lavoro che coinvolgono soci e amministratori di società rappresenta uno degli aspetti più delicati e tecnicamente complessi del diritto del lavoro e societario. Nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto alla coesistenza tra cariche sociali e rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, tale compatibilità non è automatica. Anzi, la qualificazione giuridica della prestazione ai fini lavorativi richiede un’analisi attenta degli elementi concreti del rapporto.

Intervista a Pier Luca Acerbi, Consulente di Impresa per la gestione del Personale

Negli ultimi anni il tema della gestione del rapporto di lavoro dei soci e degli amministratori è diventato sempre più centrale. Perché è così rilevante?
È rilevante perché coinvolge profili giuridici, fiscali e previdenziali molto delicati. Un’errata qualificazione del rapporto può generare contenziosi, sanzioni contributive e problemi di governance. Inoltre, la sovrapposizione tra ruolo societario e attività lavorativa richiede una gestione molto attenta.
Partiamo dai soci: un socio può essere anche lavoratore della società?
Sì, ma dipende dalla tipologia di società e dal ruolo del socio. In linea generale, un socio può instaurare un rapporto di lavoro con la società solo se svolge un’attività distinta rispetto al mero apporto societario e se sussistono i requisiti tipici del rapporto di lavoro, come la subordinazione o l’autonomia effettiva.
Quali sono le principali criticità nel rapporto di lavoro dei soci?
La criticità maggiore riguarda la qualificazione del rapporto. Spesso si rischia di mascherare un rapporto di lavoro subordinato come collaborazione autonoma o, al contrario, di qualificare come lavoro subordinato un’attività che in realtà è espressione del ruolo di socio. Questo espone l’azienda a verifiche ispettive e contestazioni.
Passando agli amministratori, è corretto parlare di “rapporto di lavoro”?
Non sempre. L’amministratore, di regola, instaura con la società un rapporto di natura societaria, non lavoristica. Tuttavia, in alcuni casi l’amministratore può anche essere lavoratore subordinato o autonomo, purché le mansioni svolte siano diverse da quelle tipiche della carica amministrativa.
Quindi un amministratore può essere anche dipendente della società?
Sì, ma solo a determinate condizioni. È necessario che vi sia una netta separazione tra le funzioni gestionali proprie dell’amministratore e le mansioni operative svolte come dipendente, oltre alla presenza di un effettivo potere direttivo esercitato da un altro organo societario.
Dal punto di vista fiscale e contributivo, quali aspetti vanno considerati con maggiore attenzione?
Occorre valutare correttamente il regime di tassazione dei compensi e l’inquadramento previdenziale. Un errore può comportare il recupero di contributi non versati, oltre a sanzioni e interessi. È fondamentale allineare la forma contrattuale alla sostanza del rapporto.
Che ruolo hanno lo statuto e le delibere societarie in questa materia?
Hanno un ruolo centrale. Lo statuto e le delibere devono disciplinare in modo chiaro i compensi, le funzioni e le eventuali attività lavorative dei soci e degli amministratori. Una documentazione societaria ben strutturata riduce notevolmente i rischi di contenzioso.
Quali consigli darebbe alle società per una corretta gestione di questi rapporti?
Consiglio di adottare un approccio preventivo: analizzare caso per caso, evitare soluzioni standard, coinvolgere consulenti legali e del lavoro e mantenere sempre coerenza tra realtà operativa e inquadramento formale. La trasparenza è la miglior tutela.
In conclusione, qual è la chiave per una gestione efficace del rapporto con soci e amministratori?

La chiave è l’equilibrio tra esigenze aziendali e rispetto delle regole. Una gestione consapevole e ben documentata consente di valorizzare il contributo di soci e amministratori senza esporsi a rischi inutili.
Pier Luca Acerbi
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Gestione ed amministrazione del personale dal 1960
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