Rientro dei cervelli e smart working: sconto fiscale al 50 % anche per chi lavora da remoto
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, con l’interpello n. 2/2026, che il regime agevolato per i lavoratori “impatriati” si applica anche ai professionisti che rientrano in Italia e lavorano prevalentemente in smart working per un datore di lavoro estero, purché siano soddisfatti i requisiti di residenza e qualificazione.

La disciplina fiscale per chi decide di tornare in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero – il cosiddetto rientro dei cervelli – è da sempre uno strumento chiave per attrarre competenze qualificate. Nel 2024 il legislatore europeo ha ridefinito questo regime con il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, che ha sostituito la precedente normativa contenuta nel TUIR e nei decreti precedenti, sostanzialmente confermando incentivi per lavoratori dipendenti e autonomi altamente qualificati che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.
La misura prevede che, per un periodo di cinque anni a partire dall’anno di trasferimento, solo il 50 % dei redditi da lavoro concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF (fino a un massimo di 600 000 € annui a parte facilitazioni in caso di presenza di figli). Fino a poco tempo fa molti contribuenti pensavano che il beneficio fosse riservato esclusivamente a chi rientrava per lavorare in Italia presso un datore di lavoro con sede nazionale. Il chiarimento più recente dell’Agenzia delle Entrate, espresso con l’Interpello n. 2/2026, apre invece scenari nuovi: anche chi rientra in Italia e continua a lavorare in smart working per un’azienda estera può fruire della tassazione agevolata purché l’attività venga svolta prevalentemente sul territorio italiano.
Il perimetro normativo
Al centro dell’analisi normativa sta l’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023, che ridefinisce il regime dei lavoratori impatriati dopo la riforma di fine 2023. Questo regime integra e supera l’originaria disciplina del “rientro dei cervelli”, collegata per molti anni anche all’articolo 16 del DLgs 147/2015 e ad altri strumenti per studenti, ricercatori e manager rientrati dall’estero.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso concreto oggetto dell’interpello non rileva la sede legale dell’azienda datrice di lavoro, che può essere situata all’estero; ciò che conta è invece che il lavoratore abbia trasferito la sua residenza fiscale in Italia, risultando presente per più di 183 giorni l’anno e registrato all’Anagrafe della popolazione residente; l’attività lavorativa deve essere svolta prevalentemente dall’Italia, anche se attraverso smart working per una società straniera.
Questa interpretazione è coerente con il principio di residenza fiscale sancito dall’articolo 2 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), secondo cui una persona è considerata fiscalmente residente in Italia se vi risiede per la maggior parte del periodo d’imposta e se centra il proprio “centro degli interessi vitali” nel territorio nazionale.
Quali condizioni restano centrali
Il chiarimento dell’Agenzia ribadisce che il lavoro da remoto non esclude automaticamente il beneficio, ma il contribuente deve trasferire effettivamente la residenza fiscale in Italia, mantenendo la presenza fisica prevalente; aver esercitato la residenza all’estero per almeno tre anni prima del rientro; svolgere l’attività prevalentemente in Italia durante il periodo agevolabile; possedere requisiti di elevata qualificazione professionale, come previsto dal regime.
Il regime è applicabile sia ai lavoratori dipendenti sia ai professionisti autonomi che soddisfano i requisiti di specializzazione, ma non si estende ai redditi d’impresa titolo principale, salvo diversa interpretazione in casi specifici.
Impatto concreto e prospettive
La posizione dell’Amministrazione finanziaria apre nuove opportunità per un numero più ampio di expat e professionisti globali che, pur mantenendo contratti con datori di lavoro esteri, scelgono di stabilirsi in Italia. Per molti, soprattutto nelle professioni tecniche, digitali e scientifiche, questa evoluzione normativa può incidere significativamente sulla decisione di ritornare o di trasferire la residenza nel nostro Paese.
Il chiarimento dell’Agenzia non è solo un’interpretazione tecnica: costituisce un passo verso l’adeguamento della disciplina fiscale al mutato mercato del lavoro globale, dove lo smart working internazionale è sempre più diffuso. Riconoscere che il luogo di svolgimento dell’attività anziché la sola sede del datore di lavoro determinata l’applicazione di un regime agevolativo rappresenta una risposta normativa alla realtà contemporanea.

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