TFR e fondi pensione. La manovra 2026 cambia il “silenzio-assenso”: dal 1° luglio 2026 solo 60 giorni per dire no
Dal 1° luglio 2026 scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti privati: 60 giorni per dire no
La Legge di Bilancio 2026 mette mano a uno dei meccanismi più delicati del rapporto tra lavoro e risparmio previdenziale: la destinazione del TFR. Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (con esclusione dei domestici) l’adesione alla previdenza complementare diventa automatica se non viene espressa una scelta entro tempi precisi: è il “silenzio-assenso” in versione potenziata, con l’obiettivo dichiarato di ridurre l’inerzia decisionale che per anni ha lasciato molti lavoratori fuori dai fondi pensione. Il cuore della riforma è nei commi 204 e 205 dell’articolo 1 della legge di bilancio.

Il punto chiave è la tempistica: entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può scegliere di rinunciare all’adesione automatica e decidere se mantenere il TFR secondo il regime ordinario dell’art. 2120 c.c. oppure conferire il TFR a un’altra forma di previdenza complementare liberamente scelta. In assenza di una scelta entro quel termine, il datore di lavoro avvia i versamenti “dal mese successivo” alla scadenza dei 60 giorni, ma con un dettaglio che conta: i versamenti includono quanto dovuto a partire dalla data di assunzione e l’adesione decorre da quella data.
Dove finisce il TFR in caso di automatismo
La norma stabilisce che l’adesione opera verso la forma pensionistica collettiva prevista da accordi o contratti collettivi (anche territoriali o aziendali). Se esistono più opzioni collettive, la destinazione “di default” è quella con il maggior numero di aderenti in azienda, salvo diverso accordo aziendale. Non si tratta solo di TFR: l’automatismo può far scattare anche la “contribuzione piena” (quota datoriale e quota lavoratore) nei limiti definiti dagli accordi, con una specifica tutela: la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria sotto una certa soglia di retribuzione annua lorda legata al valore dell’assegno sociale.
Accanto alla leva “comportamentale” del default, la manovra rafforza anche l’architettura operativa: il datore di lavoro dovrà fornire informativa al momento della prima assunzione su contratti applicabili, meccanismo di adesione automatica, fondo destinatario, alternative disponibili e tempistiche. È un passaggio tutt’altro che formale, perché sposta parte della responsabilità (e del rischio di contenzioso) sul corretto adempimento informativo dell’azienda.
Il Fondo Tesoreria INPS
La riforma si incastra inoltre con un altro tassello tecnico che impatta le imprese: l’ampliamento della platea dei datori tenuti al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS, con decorrenza dai periodi di paga dal 1° gennaio 2026, aggiornando i criteri dimensionali e la media occupazionale di riferimento. È un aspetto che, pur meno visibile al grande pubblico, incide sulla gestione finanziaria aziendale e sul “costo-opportunità” di trattenere TFR in impresa.
Le opinioni degli esperti
Sulle implicazioni di merito, le letture specialistiche non sono tutte allineate. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro parla di intervento “rilevante” che modifica l’attuale sistema e introduce l’adesione automatica dal 1° luglio 2026, evidenziando anche le ricadute sul Fondo Tesoreria. Dall’altro lato, un’analisi di Mefop (società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione partecipata dal MEF) osserva che il silenzio-assenso viene “rivisto” ma non necessariamente “corretto”, sottolineando che non sarebbe una vera auto-adesione con recesso gestito direttamente dall’iscritto come avviene in alcuni schemi del pubblico impiego: qui, in concreto, il perno operativo resta in mano al datore di lavoro e alla catena contrattuale di riferimento.
Il quadro che emerge è quindi ambivalente: da un lato la manovra prova a spingere la previdenza complementare con un meccanismo che in molti Paesi ha funzionato (il default), dall’altro apre una fase in cui chiarezza delle informazioni, qualità delle scelte “di default” e capacità amministrativa delle aziende faranno la differenza tra riforma efficace e riforma contestata. Nel frattempo, una certezza c’è: dal 1° luglio 2026, per i neoassunti privati, non scegliere non sarà più neutrale.

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