Si recepisce nel nostro Paese la direttiva Iorp 2

Roberto Carli -

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo, il decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, quella che si definisce in gergo comunitario direttiva Iorp 2.

Il termine di recepimento era fissato al 13 gennaio. Sarà ora necessaria ora necessaria l’attività regolamentare da parte della Covip per adeguare definitivamente la normativa italiana. Va ricordato che la direttiva comunitaria intende creare un contesto sempre più uniforme dei prodotti di previdenza complementare collettiva , incentivando al contempo la mobilità della forza lavoro con le disposizioni sulla attività transfrontaliera dei fondi pensione. Vengono poi rafforzati i meccanismi di governance e di risk management.

Si intende ancora migliorare la trasparenza e l’informativa agli aderenti a carico delle forme pensionistiche disponendo in particolare che gli aderenti e i beneficiari siano adeguatamente informati sulle condizioni della rispettiva forma pensionistica complementare (tra cui il profilo di investimento e la natura dei rischi finanziari), nonché su tutte le modifiche relative alle regole del fondo e alle riserve tecniche nonchè su determinati elementi (come, ad esempio, i tipi di prestazione del fondo e le opzioni di investimento a loro disposizione) prima della loro adesione. 

Si introduce poi il nuovo Pension Benefit Statement (PBS) che dovrà essere fornito dai fondi pensione con periodicità annuale agli aderenti sulle rendite. Il testo adegua la normativa nazionale in materia, dettando norme specifiche riguardo all’attività della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e introducendo, tra l’altro, un esplicito divieto per gli enti pensionistici aziendali di svolgere attività ulteriori rispetto a quelle cui sono istituzionalmente preposti.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, si elencano i soggetti autorizzati a costituire fondi pensione aperti (banche, compagnie di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio) e si disciplinano i differenti regimi loro applicabili alle forme pensionistiche complementari.

In particolare, si richiede che le forme pensionistiche complementari si dotino di un efficace sistema di governo societario, con una struttura organizzativa trasparente e una informativa completa agli aderenti e beneficiari, relativa ai diritti e obblighi delle parti coinvolte, alla individuazione della migliore forma pensionistica e ad una consapevole assunzione dei rischi di investimento, anche ai fini di facilitare l’attività transfrontaliera.