Il Parlamento europeo approva Regolamento dei PEPP

Roberto Carli -

Nella seduta del 4 aprile Il Parlamento europeo ha approvato il regolamento sui Pepp, i prodotti pensionistici personali paneuropei. Si compie allora un nuovo significativo passo verso la creazione di un mercato unico continentale della previdenza integrativa .

Il nuovo benestare segue l’approvazione del Consiglio degli ambasciatori Ue il 13 febbraio e il voto favorevole dell’Econ Committee (Comitato affari economici e monetari del Parlamento Ue) lo scorso 1marzo. E’ ancora necessario ora il via libera da parte del Consiglio europeo.

Come funzionerebbe il PEPP ? Si tratta di un piano pensionistico a adesione individuale che potrà essere istituito da banche, assicurazioni (ramo vita), fondi pensione collettivi (Iorp) a adesione individuale, imprese d’investimento che svolgono gestione di portafoglio, società di gestione e GeFia.

Dovrebbe essere caratterizzato da elementi di standardizzazione e da un elevato livello di trasparenza e semplicità tale da renderlo facilmente comprensibile al sottoscrittore in termini di rischio e di rendimento atteso e quindi distribuibile anche online. Gli elementi standardizzati del contratto riguardano l’individuazione dei soggetti abilitati ad emettere contratti PEPP (c.d. provider), le procedure di autorizzazione o registrazione, l’informativa agli aderenti la default investment option, cioè la linea di investimento che si applica per default in assenza di una scelta esplicita del contraente , le regole di distribuzione le regole di switch da un comparto di investimento ad un altro, le regole di portabilità della propria posizione previdenziale in caso di trasferimento del lavoratore in altro Stato membro. 

Per quel che riguarda i profili distributivi il placement sarebbe consentito agli intermediari assicurativi e alle imprese d’investimento che svolgono consulenza in materia d’investimenti. E’ necessaria poi la richiesta di registrazione alla competente autorità nazionale che, una volta raccolta la documentazione e verificato il rispetto delle norme, trasmetterà gli atti a Eiopa che iscriverà il Pepp nell’albo. Tale registrazione fungerà da “Passaporto Ue” e consentirà la commercializzazione nella Ue sulla base dei principi di libertà di movimento e di stabilimento.

Gli aspetti flessibili del contratto sono rappresentati dalla copertura di rischi biometrici e finanziari , il livello dei costi e delle commissioni applicate , la prestazione al termine della fase di accumulo che può essere in forma di rendita, di capitale, di prelievi periodici o una combinazione di tali prestazioni.

Sono invece lasciati alla regolamentazione nazionale le condizioni relative ai limiti di età per l’avvio della fase di accumulo , la durata minima della fase di accumulo – l’importo minimo e massimo dei versamenti e loro periodicità le condizioni relative alla c.d. fase di decumulo (quali, la fissazione dell’età minima per il conseguimento della prestazione, il periodo minimo intercorrente tra la sottoscrizione e il raggiungimento dell’età pensionistica, le condizioni per chiedere riscatti totali o parziali prima del raggiungimento dell’età pensionistica.), eventuali incentivi per favorire l’erogazione della prestazione in forma di rendita piuttosto che di capitale, il regime fiscale dei PEPP.