Prosegue il percorso di avvio del PEPP

Roberto Carli -

Il Consiglio europeo ha adottato il Regolamento del nuovo PEPP, il progetto pensionistico individuale paneuropeo.

L’effettiva offerta della nuova soluzione potrà avere luogo 12 mesi dopo la definizione della normativa secondaria europea, che a sua volta dovrà essere sviluppata dall’EIOPA, l’Autorità di Vigilanza su assicurazioni e fondi pensione europei, ed emanata dalla Commissione europea entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento. Si stima che la materiale commercializzazione possa avvenire nel 2021.

Ma come funzioneranno i PEPP ? La premessa è che si affiancano ai prodotti previdenziali già presenti sui singoli mercati nazionali e possono essere forniti da diversi soggetti (enti creditizi, imprese di assicurazione, fondi pensione occupazionali (IORP), imprese di investimento, società di gestione di OICVM e gestori di FIA, fondi di investimento alternativi). La offerta potrà aver luogo una volta registrati nel Registro centralizzato tenuto dalla stessa EIOPA. La decisione in merito alla registrazione e all’eventuale cancellazione rimane in capo alle Autorità di vigilanza nazionali (per l’Italia la Covip).

Dal punto di vista della struttura finanziaria si prevedono fino ad un massimo di sei linee di investimento con una di default con una garanzia formale di restituzione del capitale, ovvero tecniche di mitigazione del rischio, come ad esempio quelle definite di life-cycle, che abbiano l’obiettivo di raggiungere tale risultato. Per favorire la più ampia diffusione dei PEPP è stato previsto un livello massimo dei costi applicabili, su base annua, pari all’1 per cento del patrimonio accumulato.

Per agevolare la portabilità della posizione previdenziale in ambito europeo i fornitori dei PEPP, dopo un periodo transitorio triennale decorrente dall’entrata in vigore del Regolamento, sono tenuti ad attivare, direttamente o tramite un altro fornitore di PEPP, “sottoconti” nazionali per almeno due Stati membri, tali da tenere conto delle ulteriori previsioni, anche di carattere fiscale, introdotte in detti Stati.

Ciò consentirebbe all’aderente che cambia Paese di residenza, e che si viene a trovare in uno Stato per il quale è disponibile un sottoconto nel PEPP cui ha già aderito, di poter beneficiare per i flussi contributivi futuri del regime, anche fiscale, fissato a livello nazionale. L’aderente potrebbe comunque continuare a contribuire nel sottoconto già esistente ovvero cambiare provider.

E’ possibile cambiare fornitore decorso un termine di cinque anni con oneri di trasferimento che non possono superare lo 0,5 per cento del valore della posizione trasferita. La distribuzione dei PEPP avviene secondo le specifiche regole di distribuzione previste per i differenti fornitori (con specifico riferimento ai PEPP istituiti dagli IORP si applicano le regole stabilite dalla Direttiva MIFID).

Prima della sottoscrizione di un PEPP (anche Basic), il fornitore o il distributore del PEPP è tenuto a fornire al potenziale aderente una consulenza personalizzata. Il Regolamento richiede che venga fornita prima dell’adesione un’informazione standardizzata, tramite un documento (cosiddetto PEPP KID), da definirsi in base alla normativa secondaria; ulteriori informazioni dovranno essere fornite agli aderenti con cadenza annuale, nonché prima del pensionamento e durante la fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche.