La Covip prosegue con l’aggiornamento del nostro sistema previdenza complementare alla direttiva Iorp II

Roberto Carli -

Nuova tappa nell’adeguamento del nostro sistema di previdenza complementare al recepimento della direttiva Iorp II .

La Covip aveva già nei mesi scorsi proceduto a due pubbliche consultazioni, una sulla adozione di un apposito Schema di direttive e l’altra sugli Schemi di statuto dei fondi pensione negoziali e di regolamento dei fondi pensione aperti e dei PIP.

La Autorità di Vigilanza ha avviato ora una nuova consultazione del mercato e degli operatori, che scade il prossimo 23 settembre, con riferimento alle modifiche apportate al Regolamento del 15 luglio 2010 sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all’attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio.

Così come evidenzia la Commissione le principali modifiche e integrazioni sono relative alle nuove disposizioni in materia di governance e tengono conto, in particolare, dell’avvenuta eliminazione, per i fondi pensione negoziali e preesistenti, della figura del Responsabile del fondo e dell’introduzione delle funzioni fondamentali.

Per i fondi pensione aperti si è presa in considerazione l’avvenuta soppressione dell’Organismo di sorveglianza e la sua sostituzione con un Organismo di rappresentanza. In particolare, sono stati eliminati dal Regolamento sulle procedure i riferimenti a questo Organismo, considerato che le regole di funzionamento dello stesso formeranno oggetto, come indicato in sede di revsione dello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti di un documento a sé stante rispetto al Regolamento, non soggetto ad approvazione da parte della Covip.

Si è poi proceduto all’introduzione di disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione con riferimento alla possibile esternalizzazione, in tutto o in parte, delle funzioni fondamentali allo stesso soggetto o unità organizzativa cui è affidata una funzione simile nell’impresa promotrice.

Si ricorda come tale possibilità è prevista previa autorizzazione della Covip, qualora sia dimostrato che eventuali conflitti di interesse siano adeguatamente prevenuti o gestiti.

Si è inoltre definita la procedura per dar corso al trasferimento transfrontaliero, disciplinando le modalità per l’autorizzazione da parte di Covip dei predetti trasferimenti da un fondo di un altro Stato membro a un fondo italiano.

I fondi pensione italiani interessati sono i fondi pensione negoziali, quelli preesistenti aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della capitalizzazione, nonché i fondi pensione aperti. Per detti fondi la normativa prevede adesso la possibilità di ricevere tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e diritti nonché delle attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico di un fondo registrato o autorizzato in un altro Stato dell’Unione europea.

Con riferimento ancora alle modalità di trasmissione alla Covip delle istanze e comunicazioni è stata privilegiata la modalità di trasmissione tramite posta elettronica certificata.