Assicurazioni e risarcimento in forma di rendita

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Un interessante quaderno di approfondimento dell’Ivass approfondisce la possibilità del risarcimento danni in forme di rendita modalità riproposta da alcune recenti sentenze giurisprudenziali che richiamano quanto disposto dal codice civile. In particolare la disciplina civilistica prevede che quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.

Viene poi sottolineato come in generale, la rendita, oltre che vitalizia, può essere temporanea su un prefissato orizzonte temporale, tipicamente a medio-lungo termine. Tra gli ostacoli che hanno contribuito fino a dora alla scarsa diffusione di questo istituto, alternativo alla liquidazione in forma di capitale una tantum, vi sono sia motivazioni di carattere fiscale sia questioni legate alle garanzie (“cautele”) che il debitore deve fornire a fronte di impegni protratti nel tempo. La decisione di ricorrere alla rendita può essere presa sulla base di varie motivazioni, sia a favore della parte soccombente (es. la possibilità di premorienza della vittima) sia della parte vincitrice (es. in caso di minore età). Al fine di fornire di garanzie e “opportune cautele” che rendano certo in massimo grado l’esborso annuo da parte del debitore a favore del creditore su un arco di tempo medio lungo, una parte (di regola la debitrice) deve acquistare garanzie ipotecarie o fidejussioni bancarie e/o assicurative.

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In alternativa alla costituzione di tali garanzie, evidenzia l’approfondimento, il cui costo può essere elevato, si può costruire un opportuno portafoglio di titoli di Stato (quindi dotati della garanzia statale) in grado di replicare la rendita dovuta. La tassazione dei flussi finanziari di tale portafoglio, se percepiti da persona fisica, è quella, ad aliquota agevolata (oggi 12.50%), di cui godono i titoli pubblici per cui, dato che i risarcimenti sono, di norma, esenti da imposte, la rendita andrà costituita sulla base dei flussi netti .

In questo modo si consentirebbe di rendere concretamente praticabile e disponibile il risarcimento informa di rendita, in alternativa al pagamento di un unico ammontare iniziale, a beneficio di tutte le parti coinvolte.

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