Contribuzione a fondi pensione e limite di deducibilità maggiorato per i neoassunti
L’ Agenzia delle Entrate ha pubblicato una interessante Risposta ad interpello con cui fornisce chiarimenti con riferimento alla possibilità prevista dalla normativa di beneficiare di una deducibilità fiscale “maggiorata” per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. E’ una possibilità poco conosciuta ma di grande utilità potenziale soprattutto per i giovani . Si prevede infatti per tale categoria di lavoratori, che il limite generale di deducibilità di 5.164,57 euro possa essere innalzato fino a 7.746,86 euro dal sesto al venticinquesimo anno di partecipazione al fondo pensione per recuperare gli importi non dedotti nei primi cinque anni di iscrizione al fondo pensione.
E’ un aiuto potenziale di chi ad inizio carriera ha meno potenzialità di risparmio e quindi potrebbe avere successivamente la volontà e la capacità di “mettere” da parte per versare nel proprio fondo pensione. Il caso prospettato era quello di un lavoratore che nel 2013 aveva sottoscritto un contratto in Italia come lavoratore subordinato per la durata di 3 settimane, durante le quali ha versato contributi per la previdenza obbligatoria all’INPS senza aderire ad alcuna posizione di previdenza complementare; dal 2013 al 2018 non ha svolto attività lavorativa; dal 2018 al 2023 ha lavorato in Austria per 5 anni come lavoratore subordinato, iscrivendosi all’AIRE, versando i contributi di previdenza obbligatoria ed aderendo ad una forma di previdenza complementare in tale Stato; dal 1 giugno 2023 ha cominciato a lavorare in Italia come lavoratore subordinato aderendo ad una forma previdenziale complementare.
l richiedente chiedeva allora se possa considerarsi un lavoratore di prima occupazione per godere delle relative agevolazioni fiscali. L’ Agenzia delle Entrate ricorda che la norma riguarda i lavoratori che non risultano essere titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 2006 e che dopo essersi iscritti ad una qualsiasi previdenza obbligatoria partecipano a forme di previdenza complementare, collettiva o individuale. Quello che viene sottolineato è che il presupposto è che il lavoratore sia residente in Italia al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione. Si precisa ancora come l’ulteriore plafond di deducibilità va determinato considerando i primi cinque anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono all’Istante la deduzione dal reddito
complessivo dei contributi versati, vale a dire, nel caso di specie, a partire dal 2023.

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