I chiarimenti della Agenzia delle Entrate sugli investimenti qualificati dei fondi pensione

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L’ Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa con un utile chiarimento in materia di investimenti qualificati dei fondi pensione e delle Casse di previdenza.

Va ricordato come nel nostro sistema previdenziale si prevede,  a decorrere dal 1° gennaio 2017, un regime di non imponibilità per i redditi derivanti da determinati investimenti (cd. “investimenti qualificati”) effettuati dagli Enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare.  Per investimenti qualificati si intendono quelli in azioni o quote di imprese residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo ovvero in azioni o quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio: Fondi comuni di investimento, Società di investimento a capitale variabile – Sicav, Società di investimento a capitale fisso – Sicaf, Fondi di investimento alternativi – FIA) residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo i quali investono prevalentemente nelle predette azioni o quote di imprese. Dal 2018 sono stati inclusi tra gli investimenti qualificati anche le quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (c.d. peer to peer lending), gestite da intermediari finanziari, da istituti di pagamento ovvero da soggetti vigilati operanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell’UE.

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L’agevolazione prevede che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti dagli investimenti qualificati, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite per legge, non siano assoggettati all’imposta sul reddito, per le Casse di previdenza, e non concorrano alla formazione della base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva per i Fondi pensione. Le Casse di previdenza e i Fondi pensione, possono destinare «somme fino al 10 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente» agli investimenti qualificati. Per poter beneficiare dell’agevolazione, gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni (c.d. minimum holding period)

Con la nuova Risposta ad interpello l’Amministrazione finanziaria ha specificato che i rimborsi parziali di capitale di OICR che non determinano l’annullamento delle quote o delle azioni, ma ne riducano semplicemente il valore unitario, non comportano l’obbligo di reinvestimento ai fini del computo del vincolo temporale di 5 anni di detenzione degli investimenti qualificati, a condizione che il rimborso anticipato avvenga a fronte di disinvestimenti operati dall’OICR in relazione ai quali non sono previsti, nell’interesse degli investitori, ulteriori investimenti (in linea con le disposizioni regolamentari dell’organismo di investimento)

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