E-bike modificate, arrivano i “bicivelox”: controlli su potenza e velocità
Le biciclette che superano i limiti della pedalata assistita vengono considerate ciclomotori
La crescente diffusione delle biciclette elettriche sta portando diversi Comuni italiani a intensificare i controlli sui mezzi modificati. Al centro dell’attenzione vi sono soprattutto motori potenziati, limitatori di velocità rimossi e acceleratori che consentono di procedere senza pedalare.

Assoutenti e FIAB – Federazione italiana ambiente e bicicletta – stimano che in Italia circolino circa 1,8 milioni di e-bike, il 50% in più rispetto a cinque anni prima. La crescita è stata favorita dagli incentivi, dalla domanda di mobilità sostenibile e dall’impiego delle biciclette elettriche nelle consegne urbane.
Il problema non riguarda quindi le normali biciclette a pedalata assistita, ma i veicoli alterati oppure venduti con caratteristiche incompatibili con la normativa.
Quando un’e-bike è regolare
L’articolo 50 del Codice della strada considera velocipede una bicicletta dotata di:
Le notizie piu' importanti di finanza, economia e mercati, dritte nella tua inbox.
- motore elettrico ausiliario con potenza nominale continua non superiore a 250 watt;
- assistenza attiva soltanto mentre il conducente pedala;
- progressiva interruzione dell’assistenza fino al suo completo arresto a 25 km/h;
- eventuale funzione di avviamento senza pedalata limitata a 6 km/h.
Per le biciclette destinate al trasporto di merci, dotate delle caratteristiche strutturali previste dalla legge, la potenza può raggiungere 500 watt. Se viene meno anche una sola delle condizioni richieste, il mezzo non è più giuridicamente una bicicletta, ma viene considerato un ciclomotore.
La conseguenza è importante: per circolare servono omologazione, certificato di circolazione, targa, assicurazione, casco e un’abilitazione alla guida adeguata. Una bicicletta capace di avanzare autonomamente oltre 6 km/h o di mantenere l’assistenza sopra i 25 km/h non può essere usata come una normale e-bike.
Come funziona il “bicivelox”
La definizione “bicivelox” è giornalistica. Non si tratta di un autovelox che fotografa le biciclette in movimento, ma di un banco prova mobile a rulli sul quale viene collocato il mezzo fermato.
La strumentazione permette ai tecnici della Motorizzazione e agli agenti di verificare:
- la velocità alla quale il motore smette di assistere;
- il funzionamento dell’acceleratore senza pedalata;
- le prestazioni effettive del motore;
- l’eventuale rimozione dei limitatori;
- la presenza di modifiche elettroniche o meccaniche.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva già avviato nel novembre 2025 operazioni congiunte con Carabinieri e Polizie locali a Verona, Bergamo, Milano e Monza, annunciando l’estensione degli strumenti alle Motorizzazioni territoriali.
A Piacenza, il 1° ottobre 2026, sono risultati irregolari 14 dei 21 mezzi controllati. Il Comune ha annunciato l’acquisizione di un proprio laboratorio mobile. A Como, 42 delle 51 biciclette esaminate superavano i limiti senza pedalata e sono state sequestrate. Si tratta di campioni selezionati durante operazioni mirate, non di percentuali rappresentative dell’intero parco nazionale.
Perché si parla di multe fino a 15 mila euro
La cifra compresa tra 5 mila e 15 mila euro, richiamata da FIAB e Assoutenti, deve essere interpretata correttamente. Non esiste una singola multa standard da 15 mila euro per ogni e-bike modificata. L’importo può derivare dal cumulo di più violazioni quando il mezzo viene riclassificato come ciclomotore.
Possono infatti essere contestate, secondo il caso:
- alterazione della potenza o della velocità;
- circolazione senza targa e certificato;
- mancanza di assicurazione;
- guida senza la patente richiesta;
- assenza del casco;
- veicolo non omologato.
La sola modifica volta ad aumentare potenza o velocità comporta, secondo l’articolo 50, una sanzione da 845 a 3.382 euro. La circolazione senza assicurazione può aggiungere da 866 a 3.464 euro; la guida senza patente, quando effettivamente richiesta e non posseduta, può comportare un’ammenda molto più elevata. A seconda delle contestazioni possono inoltre scattare fermo, sequestro o confisca.
Sicurezza e responsabilità
Le modifiche non pongono soltanto un problema formale. Telai, freni e pneumatici di una bicicletta possono non essere progettati per sostenere velocità di 50 o 60 km/h. Aumentano così lo spazio di arresto, la gravità degli urti e il rischio per pedoni e altri ciclisti.
Esiste inoltre un rilevante problema assicurativo. In caso di incidente, l’utilizzatore di un mezzo che avrebbe dovuto essere immatricolato e assicurato può trovarsi esposto personalmente alle richieste di risarcimento.
La stretta non rappresenta dunque un attacco alla mobilità elettrica: mira a separare le e-bike regolari, che conservano pienamente lo status di biciclette, dai veicoli a motore mascherati da velocipedi. Resta però necessario accompagnare i controlli con informazioni chiare, soprattutto per chi acquista online prodotti che vengono presentati impropriamente come normali biciclette elettriche.
Le notizie più lette su LaMiaFinanza











VIDEO INTERVISTE
Motori
REAL ESTATE
LMF crypto
LMF food
LMF private markets
LMF arte
Legal
LMF green