Il Governo vara decreto di recepimento norme europee su tutela iscritti fondi pensione in caso di mobilità occupazionale nei Paesi Ue

Roberto Carli -

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato il 16 marzo in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva (UE) 2014/50 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, introduce disposizioni relative ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri, migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari. Il termine di adeguamento degli ordinamenti nazionali alla normativa comunitaria era fissato al 21 maggio 2018.

Andranno poi comunicate alla Commissione europea le informazioni disponibili in merito all’applicazione della direttiva entro il 21 maggio 2019 e la Commissione dovrà redigere una relazione sull’applicazione della stessa direttiva (da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo) entro il 21 maggio 2020. Il decreto adotta le misure necessarie a garantire che i diritti pensionistici maturati dai lavoratori “in uscita” possano rimanere nel regime pensionistico complementare in cui gli stessi sono stati maturati.

Inoltre, si stabilisce che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è chiamata a garantire che gli iscritti attivi possano ottenere informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e che gli stessi iscritti, nonché i loro eredi, possano ottenere informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospeso, o una valutazione dei diritti pensionistici in sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, o informazioni sulle condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso.

Infine, il decreto rende omogeneo con la normativa europea il periodo minimo di acquisizione dei diritti pensionistici complementari e conferma l’esclusione nel nostro ordinamento dalla decadenza dei diritti pensionistici complementari, dal momento che l’iscritto può sempre esercitare, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, il riscatto della sua intera sua posizione individuale, ovvero il trasferimento ad altro fondo pensione.

Ma quali sono le principali disposizioni della direttiva ora recepita nel nostro ordinamento ? Nel premettere che il perimetro di riferimento è quello dei fondi pensione occupazionali e che non si disciplina la portabilità della posizione individuale si pone in capo agli Stati membri la definizione di norme relative a requisiti temporali e di età per l’acquisizione dei diritti derivanti dall’iscrizione ai regimi pensionistici complementari, prevedendo per i lavoratori in uscita (cioè, trasferitisi in altri Stati membri) in primo luogo che il periodo minimo di occupazione eventualmente richiesto dalla legislazione dello Stato membro ai fini dell’iscrizione ad un regime pensionistico (“periodo di attesa”) ed il periodo minimo di iscrizione (eventualmente richiesto) per il diritto alla pensione complementare accumulata (“periodo di acquisizione”) non superino i tre anni; se trovano applicazione entrambi i periodi minimi, la somma degli stessi non può egualmente superare i tre anni.

L’età minima eventuale per l’acquisizione del diritto alla pensione complementare non deve essere poi superiore a 21 anni e i contributi versati – dal lavoratore o per suo conto non devono essere rimborsati qualora, nel momento di cessazione del rapporto di lavoro, non sia stato maturato il diritto alla pensione complementare.

Vi è poi una forte attenzione alla salvaguardia dei diritti maturati da un lavoratore in uscita che non percepisca ancora la relativa pensione complementare (diritti “in sospeso”) prevedendosi che gli Stati membri adottino misure per garantire che i suddetti diritti restino nel regime complementare in cui gli stessi siano stati maturati.