Come si sta evolvendo la vigilanza sui fondi pensione

Roberto Carli -

La Covip ha di recente comunicato le indicazioni per la misura, i termini e le modalità di versamento del contributo di vigilanza annuale cui occorre ottemperare entro il prossimo 31 maggio .

Sono tenuti al pagamento tutte le forme pensionistiche complementari che al 31 dicembre del 2018 erano iscritte all’Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza.

La misura del contributo viene è stata confermata in misura pari allo 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari lo scorso anno escludendo i i flussi in entrata derivanti da trasferimenti di posizioni individuali da altre forme previdenziali, i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche e i premi versati per sottoscrivere per coperture assicurative accessorie per invalidità o premorienza.

L’adempimento rappresenta l’occasione per un breve focus sulla evoluzione in corso del ruolo della vigilanza sul risparmio previdenziale. Il profilo è di particolare rilevanza ricordando che, in ragione della particolare finalità sociale che persegue, il risparmio finalizzato alla integrazione pensionistica costituisce un bene che gode di una duplice tutela costituzionale (ai sensi degli art. 38 e 47 Cost).

In primo luogo va sottolineato l’accresciuto perimetro che discende dalla recente introduzione anche nel nostro sistema previdenziale della nuova direttiva EPAP. Come sottolineava la stessa Covip in una recente specifica audizione parlamentare vengono rafforzati i profili precedenti estendendo la vigilanza a nuovi ambiti primariamente con riguardo agli aspetti della governance, sempre nell’ottica di favorire l’incremento del livello di qualità dei processi decisionali dei fondi, la capacità di monitoraggio dei rischi, l’adozione di adeguate misure di trasparenza nei confronti di iscritti e beneficiari. Si richiamano in particolare :

  • nuove funzioni di vigilanza in merito all’adozione da parte dei fondi pensione delle funzioni fondamentali di gestione dei rischi, di revisione interna e, in determinati casi, attuariale;
  • nuove funzioni di vigilanza in merito all’esternalizzazione di funzioni o altre attività, comprese le funzioni fondamentali, da parte dei fondi pensione, anche con riferimento all’adozione da parte degli stessi di procedure di selezione dei fornitori dei servizi, al loro dovere informativo nei confronti della COVIP e al potere della COVIP di effettuare ispezioni nei locali dei fornitori delle attività esternalizzate;
  • nuove funzioni di vigilanza in merito all’adozione di una sana politica di remunerazione, opportunamente formalizzata e pubblicizzata, da parte dei fondi pensione;
  • nuove funzioni di vigilanza circa la considerazione dei fattori ambientali, sociali e di governo societario nelle politiche di investimento dei fondi pensione;
  • vigilanza sulle nuove disposizioni in materia informativa, con particolare riferimento alle informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite;
  • nuove funzioni di vigilanza in materia di trasferimento transfrontaliero di tutto o parte del patrimonio a un fondo pensione di un altro Stato membro e di trasferimento transfrontaliero da un fondo pensione di un altro Stato membro, attraverso complesse procedure transnazionali in cui la COVIP è chiamata a esercitare funzioni, fra le altre, di valutazione tecnica e di autorizzazione;
  • attuazione da parte della COVIP delle nuove disposizioni in materia di segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità, con particolare riferimento allo scambio di informazioni con le altre autorità, fra cui le banche centrali del SEBC, compresa la BCE, e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie;
  • vigilanza sulle nuove disposizioni in materia di bilanci e rendiconti, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicità;
  • estensione delle prerogative della COVIP, anche di carattere sanzionatorio, con riguardo agli esponenti dei fondi pensione, includendo oltre ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai responsabili dei fondi pensione, anche i direttori generali e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali.

Il Parlamento europeo ha approvato poi in via definitiva la riforma della Vigilanza finanziaria europea , già peraltro concordata con i ministri Ue che dovranno però ora confermare formalmente l’accordo prima della entrata in vigore delle nuove regole.

Si conferma la architettura articola su due livelli che prevedono una vigilanza macro ed una microprudenziale, affidata rispettivamente all’European Systemic Risk Board (Esrb) e alle tre autorità settoriali – Eiopa (fondi pensione e assicurazioni), Eba (banche) e Esma (mercati finanziari) .

Tra i principali profili di innovazione vi è la attribuzione alle Autorità europee di maggiori poteri in materia di protezione dei consumatori e un maggiore coordinamento con le Autorità nazionali