In caso di cumulo è escluso il prelievo delle pensioni d’oro

Roberto Carli -

Con Circolare 116/2019 l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti applicativi sul prelievo delle pensioni cd. d’oro in caso di cumulo.

In particolare si precisa come la riduzione opera nel caso in cui la pensione derivi da cumulo frutto della sola contribuzione presente nelle gestioni dell’Inps la pensione mentre non si applica nella ipotesi in cui sia coinvolta una cassa professionale.

Va ricordato opportunamente come la misura sia stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 con un prelievo articolato su cinque fasce in forma progressiva, a partire da 100mila euro lordi l’anno, cioè circa 5mila euro netti al mese.

Nello specifico il taglio è del 15% sulla parte di assegno superiore a 100mila euro e fino a 130mila, del 25% sulla parte compresa tra 130mila e 200mila, del 30% tra 200mila e 350mila, 35% tra 350 e 500mila euro, del 40% oltre i 500mila euro.

Ai fini dell’individuazione dell’importo-soglia dei 100.000 euro, rilevano gli importi lordi annui di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, ivi compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la loro liquidazione.

L’intervento decorre dal 1 gennaio 2019 ed ha durata quinquennale fino al 31 dicembre 2023. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle riduzioni trattamenti pensionistici liquidati integralmente secondo il sistema contributivo. La riduzione riguarderà quindi esclusivamente gli importi calcolati con sistema retributivo o misto.

Non vengono ricomprese nell’intervento le pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, inabilità assoluta e permanente, invalidità, pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.

Con la nuova Circolare l’Inps, dopo confronto con il Ministero del Lavoro, precisa che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dalla riduzione.

Sono invece oggetto di riduzione tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.