A luglio in pagamento dall’Inps la quattordicesima

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Così come reso noto dall’Inps con Messaggio n. 2178 del 12 giugno nel mese di luglio verrà pagata dall’Inps la quattordicesima mensilità se si perfeziona il requisito anagrafico nel primo semestre (entro i primi sette mesi per i pensionati privati) mentre sarà corrisposta a dicembre se si raggiungono i 64 anni nel secondo semestre del 2023, ovvero che sono divenuti titolari di pensione nel corso del 2023.

Va ricordato che la quattordicesima è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’INPS a luglio o a dicembre di ogni anno e introdotta dall’articolo 5, commi da 1 a 4, decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127.

Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo. Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Ai fini del reddito rileva non solo la pensione di cui il pensionato è titolare ma anche i redditi di qualsiasi natura, con l’esclusione dei trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, del reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate e le pensioni di guerra.

Come ricorda l’Ente previdenziale obbligatorio la quattordicesima mensilità di pensione viene attribuita d’ufficio dall’Istituto, senza presentazione di alcuna domanda, in presenza di tutti gli elementi necessari per la verifica reddituale di ammissione al beneficio.

A seguito del trasferimento all’INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, dalla medesima data del 1° luglio 2022 il beneficio spetta anche ai titolari di pensioni ex INPGI in possesso dei requisiti previsti.