La valenza della pace contributiva

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La Legge di Bilancio, in vigore dal 1 gennaio ha reintrodotto per il biennio 2024/2025 l’istituto della Pace contributiva, recepito dall’INPS con la circolare n. 69 del 2024, rivolto ai “contributivi puri”, ovvero coloro che non hanno contributi precedenti al 1 gennaio 1996.

Tale misura offre ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a 5 anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Una misura particolarmente utile per chi desidera aumentare il numero di anni di contribuzione, tenendo conto della possibilità di aggiungere ulteriori 5 anni per chi ha già fruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021.

Lo ricorda l’Inps che evidenzia come la misura in vigore si rivolge a tutti i contribuenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione separata. È essenziale, tuttavia, che i periodi da riscattare non siano già coperti da contribuzione non solo nella cassa specifica, ma anche in altri fondi previdenziali.

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1 gennaio 2024, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

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È importante sottolineare che possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro. Non è quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione.

Il vantaggio è che i periodi riscattati, che possono essere anche non continuativi ma comunque non superiori a 5 anni, vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico.

Ai fini della scelta dei periodi va considerato che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa soggetti ad obbligo di versamento contributivo.

Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo sia già prescritto. In tali casi il lavoratore può recuperare i periodi di lavoro attivando altri istituti già previsti dalla vigente normativa nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia

È da precisare, inoltre, che qualora si verifichi l’acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1  gennaio 1996 (es. accredito del servizio militare, maternità al di fuori del rapporto di  lavoro, ecc.), il riscatto già effettuato attraverso la Pace contributiva verrà annullato d’ufficio, con successiva restituzione dei contributi.

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La facoltà di fruire della pace contributiva può essere esercitata “a domanda” dell’assicurato, o dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado, entro il 31 dicembre 2025.

Nel caso dei lavoratori del settore privato la domanda di pace contributiva potrà essere presentata anche dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e rientra nell’ipotesi in cui non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

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