L’Inps fornisce chiarimenti sul massimale contributivo

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L’ Inps ha fornito nuovi chiarimenti con riferimento al massimale contributivo. Va ricordato che l’ istituto è previsto nel metodo di calcolo contributivo e si configura come il limite, fissato annualmente, oltre il quale il reddito non è più soggetto a contribuzione previdenziale obbligatoria per quel che riguarda i lavoratori che hanno avviato l’attività lavorativa dal 1 gennaio 1996. Per il 2024 il limite è di 119.650,00 euro.

L’Ente previdenziale obbligatorio con specifico messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  fornisce ora precisazioni  chiarimenti in merito alla operatività  del massimale contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico.

In particolare, è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di chiarire se,  la data di prima iscrizione continui a rimanere valida ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, anche qualora per tali periodi sia stato conseguito un trattamento pensionistico.

La data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, comprese le Casse di previdenza dei liberi professionisti rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. In particolare, si sottolinea, il legislatore ha individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall’applicazione del massimale.

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Nel merito, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito.

Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, comprese le Casse, continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione del massimale contributivo, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.

Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda un’attività libero-professionale che richieda l’iscrizione presso una Cassa, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall’ente di riferimento.

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