Denaro contante in dogana: dal 17 gennaio 2025 nuove regole
Il Decreto Legislativo 10 dicembre 2024, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2025, adegua la normativa italiana alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1672: qui il link alla Gazzetta Ufficiale. Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 17 gennaio 2025. Tutte le tipologie di strumenti devono essere dichiarate in dogana quando il loro valore complessivo è pari o superiore a 10.000 euro.
Il Regolamento (UE) 2018/1672, in vigore dal 3 giugno 2021, stabilisce controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione Europea, abrogando il precedente Regolamento (CE) n. 1889/2005. Il Decreto Legislativo n. 211/2024 introduce le seguenti principali novità:
Ampliamento delle misure di segnalazione: oltre al denaro contante, l’obbligo di dichiarazione riguarda strumenti di pagamento come carte prepagate e altri mezzi, per importi pari o superiori a 10.000 euro. Attenzione anche ai beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, come quelli elencati al punto 1 dell’allegato I al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018.
Definiamo che cosa si intende per “denaro contante” ai fini delle disposizioni del regolamento: la definizione è fondamentale per individuare i beni soggetti all’obbligo di dichiarazione nei movimenti transfrontalieri. Secondo il Regolamento (UE) 2018/1672, “denaro contante” comprende banconote e monete aventi corso legale, inclusi euro e valute estere, ma anche monete e banconote che, pur non avendo corso legale, sono comunemente accettate come mezzo di pagamento.
Strumenti diversi dalla valuta
Autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Rientrano in questa tipologia di strumenti le carte prepagate, gli assegni e gli assegni turistici; i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna.






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