L’Inps ha pubblicato simulatore on line per l’Ape volontaria

Roberto Carli -
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L’Ape volontaria è finalmente in onda. Annunciato da un “cinguettio” del Premier Gentiloni e illustrato nell’iter di richiesta da una conferenza stampa del Presidente dell’Inps Tito Boeri l’Anticipo pensionistico ha debuttato dal 13 febbraio.

L’ iter operativo si è perfezionato infatti con la messa a disposizione da parte dell’Ente previdenziale di due nuovi servizi, il Simulatore e la domanda di certificazione. Il Simulatore è un servizio online aperto a tutti i cittadini che, mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte del soggetto interessato, consente di calcolare, in particolare, l’importo mensile, la durata dell’Ape e la rata di rimborso mensile che sarà decurtata dall’importo di pensione.

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La domanda di certificazione del diritto all’APE dev’essere presentata all’INPS dall’interessato o dagli intermediari autorizzati attraverso l’uso dell’identità digitale SPID o il PIN dell’INPS. Pertanto, l’Istituto verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile.

Ma cosa è e cosa serve la nuova soluzione di flessibilità in uscita ? Si tratta di un prestito, agevolato fiscalmente, commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto.. È riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019. Può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata.

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Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta avere una età minima di 63 anni; aver maturato una anzianità contributiva non inferiore a 20 anni; avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO); per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, avere un importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Non si deve essere poi titolari di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità. Non è necessario cessare il rapporto di lavoro, consentendosi sia il lavoro full-time sia forme flessibili di collaborazione e di part-time.

Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali. Il prestito è erogato da soggetti finanziatori ed è assicurato contro il rischio di premorienza da imprese assicurative scelte tra quelle che aderiscono agli accordi quadro stipulati tra il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e, rispettivamente, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e altre imprese assicurative primarie. In caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.

Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di APE. L’importo minimo della quota di APE richiedibile è pari a 150 euro.  L’importo massimo della quota di APE richiedibile non può superare rispettivamente:

  • il 75% dell’importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE, è superiore a 36 mesi;
  • l’80% dell’importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 24, è pari o inferiore a 36 mesi;
  • l’85% dell’importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compreso tra 12 e 24 mesi;
  • il 90% dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi.

Inoltre, l’ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare, una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione  dell’APE, non risulti  superiore al 30 per cento dell’importo mensile  del  trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni  divorzili, di  mantenimento  dei  figli  e  di  assegni  stabiliti  in  sede  di separazione tra i coniugi.

Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. 

Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. Il prestito ottenuto viene restituito in 240 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico. La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione.

Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l’APE. È comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata parziale o totale del prestito, secondo i criteri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2017, n. 150.