La Rita è uno strumento innovativo di flessibilità in uscita

Roberto Carli -

La Rendita integrativa temporanea anticipata interpreta un ruolo innovativo nel nostro sistema previdenziale come strumento di flessibilità in uscita.

Restilizzata e stabilizzata dalla Legge di Bilancio 2018 e illustrata nei meccanismi di funzionamento della Covip con una specifica Circolare nello scorso mese di febbraio , è ora oggetto di approfondimento di uno specifico documento elaborato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e Mefop che ne rimarca i profili di innovazione costituendo un’opzione aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente consentite dalla disciplina di settore consentendo di accedere al capitale accumulato con anticipo rispetto all’età necessaria per la pensione vecchiaia.

Può essere richiesta, con un requisito partecipativo al fondo pensione di almeno 5 anni , dai lavoratori che abbiano cessato l’attività lavorativa e a cui manchino non più di 5 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia purché siano in possesso di un requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza e i lavoratori disoccupati da più di ventiquattro mesi cui manchino non più di 10 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Potenziale interesse potrebbe essere manifestato anche da chi ha avuto accesso alla pensione anticipata di primo pilastro, quando mancano non più di 5 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia. Ulteriore bacino di potenziale utenza è quella dei lavoratori che accedono all’esodo incentivato/isopensione/fondo esuberi, se la cessazione dell’attività si colloca in un arco temporale antecedente di non oltre 5 anni la maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia.

Si tratta nel meccanismo di funzionamento,di un riscatto frazionato che accompagna l’aderente al pensionamento di vecchiaia. Per quel che riguarda la cadenza del frazionamento l’erogazione della rendita deve avere una periodicità non superiore ai tre mesi.

Dal punto di vista fiscale per quel che riguarda la formazione dell’imponibile si segue il principio del pro rata temporis, dunque applicando le regole previste a seconda di quando il contribuente aveva accumulato il montante contributivo. I periodi temporali di accumulo saranno quindi ordinariamente ricondotti a tre differenti categorie, ante 2001, 2001-2006 e dal 2007 in avanti.

Con riferimento alla aliquota la Rita è soggetta ad un prelievo fiscale consistente in una ritenuta a titolo d’imposta (senza ulteriore applicazione di addizionali reginali o comunali) con l’aliquota del 15 per cento, con una riduzione dello 0,3 per cento per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6 per cento. Il documento Consulenti del Lavoro/Mefop evidenzia allora come il risparmio fiscale di questa opzione, si sottolinea, risulta così di tutta evidenza, specialmente se comparata sia con la normale tassazione del TFR sia con i regimi fiscali altrimenti applicati nel caso delle forme di rendita o capitale di previdenza complementare nelle modalità previste prima del 2007 (tassazione separata o ordinaria a partire dal 23 per cento).