Come sarà quota 100

Roberto Carli -

Quota 100 appare ormai in dirittura di arrivo. Il Governo si accinge infatti a varare in via definitiva il decreto collegato alla manovra che reca anche il pacchetto previdenza che oltre alla nuova misura di flessibilità in uscita prevede anche l’opzione di un anno dell’Ape sociale, il rispristino di opzione donna, la sterilizzazione dell’indicizzazione alla speranza di vita per quel che riguarda il pensionamento anticipato.

Come funzionerà quota 100 che, alla luce del nuovo impianto della manovra alla luce accordo con la Commissione europea, non sarà più una misura strutturale ma temporanea e sperimentale per il triennio 2019-2021 (la manifestata intenzione del Governo è quella di evolvere al termine della sperimentazione al pensionamento anticipato con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età)? Si conferma il mix del doppio requisito minimo dei 62 anni di età e i 38 di contributi versati.

Va poi evidenziato che il requisito di età anagrafica verrà successivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita. Viene reintrodotto poi il meccanismo della finestra mobile per cui, raggiunti i requisiti previdenziali , occorrerà attendere 3 mesi se lavoratori dipendenti privati/autonomi o 6 mesi se lavoratori dipendenti pubblici per il concreto pensionamento.

Per quel che riguarda il pagamento del tfr/tfs ai dipendenti pubblici va evidenziato che se ne prevede la corresponsione al momento in cui il soggetto ne avrebbe maturato il diritto. Si dispone in ogni modo che le pubbliche amministrazioni possano stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito per l’erogazione anticipata dell’indennità al fine servizio nelle quali siano preventivamente fissati i limiti dei tassi di interesse che potranno essere applicati dagli istituti di credito medesimi.

Per chi dovesse accedere a quota 100 si prevede poi il il divieto di cumulo pensione-reddito , per redditi superiori a 5 mila euro lordi, fino al raggiungimento dei requisiti di pensionamento di vecchiaia. Si prevede ancora, con la finalità di favorire il ricambio generazionale, la possibilità di un intervento dei fondi di solidarietà bilaterali che possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’eventuale opzione per l’accesso alla pensione a quota 100 nei successivi tre anni (p.es  chi ha 59 anni di età e 35 anni di contributi).

L’assegno può essere però erogato, finanziato dal datore di lavoro, solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione nel rispetto dei limiti occupazionali.