Dipendenti pubblici e massimale contributivo

Roberto Carli -

Nel nostro sistema di previdenza complementare, per coloro che rientrano nell’applicazione dl metodo di calcolo contributivo, è previsto un meccanismo definito come massimale contributivo,

Si tratta di una soglia di reddito oltre alla quale non si versano contributi. Tale limite reddituale viene aggiornato ogni anno ed è pari per l’anno in corso a € 102.543,00. La logica è quella di “liberare” il lavoratore dal carico contributivo particolarmente consistente (per il lavoro dipendente è pari al 33 per cento della retribuzione di cui 23,81 a carico datore di lavoro e 9,19 a carico lavoratore) consentendogli di perseguire una strategia previdenziale di natura complementare con l’adesione ad un fondo pensione.

Questa scelta di opting out, nelle intenzioni del legislatore, consentirebbe all’aderente all’iscritto di meglio diversificare il rischio previdenziale abbinando ad un pilastro obbligatorio a ripartizione che rivaluta le prestazioni in base al PIL un pilastro a capitalizzazione che investe nei mercati finanziari. Per i dipendenti pubblici esiste un fattore ostativo rappresentato da una limitata disponibilità di forme previdenziali di tipo contrattuale ancora limitata.

Al momento i fondi pensione negoziali disponibili sono quello della scuola (Espero) e quello per i comparti enti locali e sanità e i dipendenti dei Ministeri, della Presidenza del Consiglio, degli Enti pubblici non economici, dell’ Enac, del Cnel (Perseo Sirio); possono poi aderire ai fondi pensione su base territoriale i dipendenti pubblici residenti in Trentino e Valle d’Aosta (Laborfonds in Trentino Alto Adige e Fopadiva in Valle d’Aosta).

Alla luce di tale circostanza il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 prevede la possibilità per i dipendenti pubblici che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro, , di essere esclusi dall’applicazione del massimale contributivo in maniera tale da incrementare la propria copertura obbligatoria.

Come specifica l’Inps con una recente circolare si tratta in particolare di categorie come i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare e delle Forze di polizia di Stato; del personale della carriera diplomatica e prefettizia, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera dirigenziale penitenziaria; dei professori e i ricercatori universitari, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Sono comprese nel novero delle pubbliche amministrazioni anche la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti.

Cosa succede se nel futuro dovesse partire il fondo pensione contrattuale di riferimento a cui aderisca il dipendente pubblico ? L’Ente di previdenza obbligatorio specifica ancora come se successivamente all’opzione dovessero essere attivate forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro pubblico e l’interessato decida di aderirvi verrà ripristinato il massimale dal mese in cui si producono gli effetti dell’ iscrizione al fondo pensione.