Come si innova la portabilità con il PEPP

Roberto Carli -

La futura introduzione anche nel nostro sistema previdenziale del PEPP, il nuovo prodotto pensionistico individuale paneuropeo (dovrebbe debuttare nel 2021), innova in maniera sensibile il quadro di riferimento in materia di portabilità della previdenza individuale.

Giova ricordare che la mobilità tra forme pensionistiche costituisce uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento nella convinzione che in questo modo si favorisce una maggiore concorrenza e conseguenzialmente una maggiore efficienza del mercato.

Il “diritto” di trasferirsi ad altra forma previdenziale è esercitabile dopo 2 anni dalla iscrizione (per le forme pensionistiche collettive del pubblico impiego il termine è di 3 anni). Nella ipotesi della cessazione dei requisiti di partecipazione alla forma previdenziale (per esempio in caso di dimissioni), il lavoratore in alternativa al riscatto o alla prosecuzione senza contribuzione della partecipazione al piano previdenziale, può poi decidere il trasferimento immediato della propria posizione individuale senza necessità che decorra alcun termine. Il trasferimento della posizione avviene in “neutralità fiscale” e l’aderente mantiene l’anzianità di iscrizione alla previdenza complementare.

Nel ricordare che i PEPP si affiancheranno ai prodotti previdenziali già presenti sui singoli mercati nazionali si evidenzia come si prevede che ci si possa trasferire ad altro PEPP cambiando fornitore dopo cinque anni.

I costi di trasferimento sono solo quelli amministrativi e non possono comunque superare lo 0,5 per cento del valore della posizione trasferita. Pensando poi alla mobilità transfrontaliera si prevede che i fornitori dei PEPP, dopo un periodo transitorio triennale decorrente dall’entrata in vigore del Regolamento comunitario, sono tenuti ad attivare, direttamente o tramite un altro fornitore di PEPP, “sottoconti” nazionali per almeno due Stati membri, tali da tenere conto delle ulteriori previsioni, anche di carattere fiscale, introdotte in detti Stati. Il sottoconto dovrebbe essere utilizzato per tenere un registro dei contributi versati durante la fase di accumulo e delle erogazioni effettuate durante la fase di decumulo in conformità del diritto dello Stato membro in cui il sottoconto è stato aperto.

A livello del risparmiatore in PEPP, un primo sottoconto dovrebbe essere creato al momento della conclusione di un contratto PEPP. Si consente così all’aderente che cambia Paese di residenza, e che si viene a trovare in uno Stato per il quale è disponibile un sottoconto nel PEPP cui ha già aderito, di poter beneficiare per i flussi contributivi futuri del regime, anche fiscale, fissato a livello nazionale.

L’aderente potrebbe comunque continuare a contribuire nel sottoconto già esistente ovvero cambiare provider. Al momento del lancio di un PEPP il fornitore di PEPP dovrebbe fornire informazioni sui sottoconti immediatamente disponibili per evitare di indurre in errore i risparmiatori in PEPP.

Se un risparmiatore in PEPP si trasferisce in un altro Stato membro e non è disponibile un sottoconto per tale Stato membro, il fornitore di PEPP dovrebbe consentire al risparmiatore in PEPP di effettuare immediatamente e a titolo gratuito il trasferimento a un altro fornitore di PEPP che offra un sottoconto per tale Stato membro