L’indennizzo per la “rottamazione” è cumulabile con la pensione anticipata

di redazione -

Il diritto al beneficio scade con il compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia

Andrò in pensione anticipata il 1° aprile 2017 con 41 anni e dieci mesi di contribuzione. Se rottamo la licenza, fino a quando mi verrà erogato l’indennizzo? La pensione è cumulabile con l’indennizzo?
Sono nata nel 1956 (7 dicembre) e quindi andrei in pensione di vecchiaia a 66 anni e un mese.

Risponde Walter Quattrocchi
Sì, la pensione anticipata è cumulabile con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. L’indennizzo sarà erogato fino al mese di compimento dell’età pensionabile di vecchiaia fissata dalla riforma Fornero.

Durante il periodo di godimento dell’indennizzo, non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa in quanto il beneficiario ha già perfezionato il diritto alla pensione.

L’indennizzo non può invece essere concesso ai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia della gestione Inps commercianti o che siano in possesso dei relativi requisiti, anche previgenti alla riforma Fornero.

L’indennizzo è cumulabile, oltre che con la pensione di anzianità o di quella anticipata, anche con l’assegno sociale in godimento, nel caso in cui non sia superato il limite di reddito annuo (che per l’anno 2015 era pari a 5.830,76 euro).

Per avere diritto all’indennizzo, commercianti, agenti e rappresentanti di commercio devono possedere i seguenti requisiti: aver compiuto 62 anni se uomo o 57 se donna, al momento della cessazione dell’attività; essere iscritti alla gestione commercianti Inps da almeno cinque anni; aver cessato l’attività in maniera definitiva con la cancellazione dal registro delle imprese.

L’indennizzo è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, e viene revocato nel caso in cui venga ripresa l’attività lavorativa.

Le richieste devono essere presentate entro il 31 gennaio del 2017.