Cosa valutare per trasferire la posizione previdenziale

Roberto Carli -

Tra le possibilità offerte dalla previdenza complementare vi è anche quella di cambiare in corso d’opera la forma pensionistica integrativa.

Si intende così stimolare una concorrenza virtuosa nel mercato del risparmio finalizzato per stimolare pratiche virtuose e ridurre il livello dei costi.

Come ricorda la stessa Covip nella Guida di education alla previdenza complementare, una eventuale contribuzione per 35 anni a una forma pensionistica complementare con costi superiori i dell’1% rispetto a quelli che si pagherebbero aderendo a un’altra forma pensionistica, si otterrebbe a parità di altre condizioni, una pensione complementare di circa il 16 per cento più bassa.

Quando è possibile trasferire la propria posizione individuale e quali sono le considerazioni da sviluppare ? Partendo da un inquadramento normativo il risparmiatore previdenziale può “portare” il proprio investimento in un fondo pensione o in un piano individuale di previdenza ad altra forma pensionistica dopo che siano trascorsi 2 anni dalla data di adesione (per i fondi pensione del pubblico impiego sono necessari invece 3 anni).

Gli Statuti e i Regolamenti degli strumenti complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla portabilità non potendo al contempo contenere clausole che risultino anche di fatto limitative del diritto alla portabilità. La normativa considera inefficaci clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. Il limite temporale del biennio di adesione non si applica nel caso di cessazione dei requisiti di partecipazione.

Nel caso invece di cambiamento lavoro non è necessario il decorso del biennio potendosi decidere di trasferire la posizione previdenziale alla cessazione di quello che viene definito come requisito di partecipazione senza alcun vincolo temporale.

Cosa valutare ? La premessa da porre è che un cambiamento va analizzato in maniera razionale e non sotto l’abbrivio dell’emotività. L’obiettivo deve essere un “movimento verso il meglio” e non un “cambiare tanto per cambiare” In una analisi costi/ benefici va considerata in primo luogo la tipologia di strumento “concorrente” (fondo pensione aperto, pip) con la relativa struttura.

In primo luogo va vista la architettura finanziaria in termine di linee di investimento, di possibilità di ripartire il proprio investimento su più comparti (è quello che si definisce come multilinea), la presenza di meccanismi automatici del tipo life cycle o data target per una più efficace diversificazione temporale , in rapporto cioè alla distanza del pensionamento.

Ulteriore profilo di attenzione è rappresentato dalla bontà della gestione finanziaria valutando i rendimenti, da considerare comunque su un orizzonte temporale protratto considerando il medio lungo termine in cui si proietta la finalità di integrazione pensionistica In fase di accumulo va verificata poi la presenza di coperture assicurative accessorie (caso morte, infortuni, dread disease).

Va poi considerata la gamma delle rendite offerte in fase di decumulo , se siano cioè previste coperture per la reversibilità, rendite con conctroassicurazione, certe per 5 o 10 anni, rendite con coperture per il rischio di non autosufficienza. Last but not least la analisi dei costi, l’Isc, Indicatore sintetico dei costi .

La Commissione di Vigilanza ha pubblicato sul proprio sito il “Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari”, uno strumento interattivo che consente di raffrontare, anche in forma grafica, gli Indicatori sintetici dei costi relativi a differenti linee di investimento di una o più forma pensionistica complementare.

Lo strumento prevede la possibilità di “indagare” le sezioni dei fondi pensione negoziali dei fondi pensione aperti, dei pip nonchè di elaborare i relativi grafici e sostituisce gli elenchi ISC (previsti fin dal 2007 nel nostro ordinamento) in precedenza pubblicati sul sito della Autorità di Vigilanza